Art. 29 Impianti di cremazione 1. La Giunta regionale, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento. 2. La realizzazione dei nuovi crematori, prevista all'art. 14 della legge regionale n. 15/2011, e' autorizzabile sulla base della popolazione residente in ciascun Comune o nella eventuale forma associata, purche' sufficiente a giustificare l'investimento e a consentire l'equilibrio di gestione, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini interessati.