Art. 29 
 
                       Impianti di cremazione 
 
    1. La Giunta regionale, nell'ambito della pianificazione prevista
dall'articolo 6 della legge 30 marzo 2001  n.  130  (Disposizioni  in
materia di  cremazione  e  dispersione  delle  ceneri),  individua  i
crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi  bacini  di
riferimento. 
    2. La realizzazione dei nuovi  crematori,  prevista  all'art.  14
della legge regionale n. 15/2011, e' autorizzabile sulla  base  della
popolazione residente in  ciascun  Comune  o  nella  eventuale  forma
associata, purche' sufficiente  a  giustificare  l'investimento  e  a
consentire l'equilibrio di gestione, dell'indice di mortalita' e  dei
dati statistici  sulla  scelta  crematoria  da  parte  dei  cittadini
interessati.