Art. 3 
 
         Requisiti per lo svolgimento dell'attivita' funebre 
 
    1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi  dell'articolo
2 contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti: 
      a)  disponibilita'  continuativa  di   una   sede   idonea   al
conferimento  degli  incarichi   e   al   disbrigo   delle   pratiche
amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e
di altri articoli funebri e  ad  ogni  altra  attivita'  inerente  al
funerale,  e  regolarmente  aperta  al  pubblico.  Presso  ogni  sede
commerciale delle imprese esercenti l'attivita' funebre, deve  essere
esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni  rese,  con
la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio
funebre di competenza dell'impresa e' attualmente esente  da  I.V.A.,
in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1,  n.  27,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto),  e  lo
stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo  per  lo
svolgimento del servizio funebre; 
      b) disponibilita' continuativa di un'autorimessa attrezzata per
la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre; 
      c) disponibilita' continuativa di almeno un  mezzo  funebre  in
proprieta' o contratto di leasing; 
      d) disponibilita' di un  magazzino  per  la  vendita  di  casse
mortuarie e altri articoli funebri; 
      e) disponibilita'  di  personale  in  possesso  di  sufficienti
conoscenze  teoriche-pratiche  e  dotazioni  strumentali  capaci   di
garantire il rispetto della legislazione a tutela  della  salute  dei
lavoratori; in particolare, un responsabile  dell'attivita'  funebre,
specie  dello  svolgimento  delle  pratiche  amministrative  e  della
trattazione degli affari, anche coincidente  col  titolare  o  legale
rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno  quattro  operatori
funebri o necrofori  con  regolare  contratto  di  lavoro,  stipulato
direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attivita' funebre
o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di  un  formale
contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato
del  lavoro.  Il  personale  deve  essere  adeguatamente  formato  in
conformita' a quanto stabilito dalla  legislazione  regionale  e  dal
successivo articolo 4. 
    2. Se nell'ambito dell'attivita' inerente  il  trasferimento  del
defunto durante il periodo di  osservazione  e  il  trasferimento  di
cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non  e'  in
grado  di  provvedere  in  modo  autonomo,   dovra'   dimostrare   la
partecipazione in societa', consorzi o strutture per la fornitura  di
personale adibito alla  movimentazione  dei  feretri,  osservanti  il
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della categoria e  le
normative ad esso connesse. 
    3. I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del  comma  1  si
intendono  soddisfatti  laddove  la  relativa  disponibilita'   venga
acquisita anche attraverso consorzi  o  contratti  di  agenzia  o  di
fornitura,  di  durata  e  contenuto  idonei  a  garantire   in   via
continuativa e funzionale l'espletamento dell'attivita'. 
    4. L'impresa che svolge l'attivita'  funebre  in  conformita'  ai
requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire  altre
sedi nel Comune ove si trova la sede principale, deve possedere oltre
ai requisiti di cui al comma 1: 
      a)  la  disponibilita'  continuativa  di   locali   idonei   al
conferimento  degli  incarichi  per  il   disbrigo   delle   pratiche
amministrative, alle operazioni  di  vendita  di  casse  mortuarie  e
articoli funebri e a ogni altra attivita'  connessa  al  funerale,  e
regolarmente aperti al pubblico; 
      b) un preposto responsabile dell'unita' locale in  possesso  di
sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni
svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel  rispetto  del
CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale  o
ad altre sedi. 
    5. L'impresa che svolge l'attivita'  funebre  in  conformita'  ai
requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per  poter  aprire  una
sede in un altro Comune, deve presentare una  nuova  SCIA,  ai  sensi
dell'articolo 2, come da modello all'Allegato C del  Regolamento.  Le
modifiche e gli  aggiornamenti  all'Allegato  C  sono  approvate  con
deliberazione della Giunta regionale. 
    6.  E'  vietata  l'intermediazione  dell'attivita'  funebre.   Il
conferimento   dell'incarico   per   il   disbrigo   delle   pratiche
amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie
ed altri articoli funebri e per  ogni  altra  attivita'  connessa  al
funerale, si svolge unicamente presso la  sede  recante  i  requisiti
stabiliti dal presente Regolamento. 
    7.  Negli  obitori,  nei  cimiteri  e  all'interno  di  strutture
sanitarie, di ricovero e di  cura,  di  strutture  socio-sanitarie  e
socio-assistenziali, sia pubbliche che private, e' fatto divieto,  di
interferire o condizionare  in  alcun  modo  la  scelta  dell'impresa
funebre da parte  dei  familiari  del  defunto,  accettare  eventuali
compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicita' e
commercio. 
    8. Le disposizioni di  cui  al  comma  6,  si  applicano  sia  ai
titolari delle imprese esercenti l'attivita' funebre che al  relativo
personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile. 
    9. Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici  cimiteriali  o
necroscopici  svolga  anche  l'attivita'  funebre  e'  d'obbligo   la
separazione societaria,  prevista  dall'articolo  8  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela  della  concorrenza  e  del
mercato) da attuare entro dodici mesi dalla  entrata  in  vigore  del
presente Regolamento.