Art. 3 Requisiti per lo svolgimento dell'attivita' funebre 1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 2 contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti: a) disponibilita' continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attivita' inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attivita' funebre, deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa e' attualmente esente da I.V.A., in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre; b) disponibilita' continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre; c) disponibilita' continuativa di almeno un mezzo funebre in proprieta' o contratto di leasing; d) disponibilita' di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; e) disponibilita' di personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell'attivita' funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attivita' funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale deve essere adeguatamente formato in conformita' a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 4. 2. Se nell'ambito dell'attivita' inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non e' in grado di provvedere in modo autonomo, dovra' dimostrare la partecipazione in societa', consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse. 3. I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilita' venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attivita'. 4. L'impresa che svolge l'attivita' funebre in conformita' ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale, deve possedere oltre ai requisiti di cui al comma 1: a) la disponibilita' continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attivita' connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico; b) un preposto responsabile dell'unita' locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi. 5. L'impresa che svolge l'attivita' funebre in conformita' ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire una sede in un altro Comune, deve presentare una nuova SCIA, ai sensi dell'articolo 2, come da modello all'Allegato C del Regolamento. Le modifiche e gli aggiornamenti all'Allegato C sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. 6. E' vietata l'intermediazione dell'attivita' funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attivita' connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento. 7. Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, e' fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicita' e commercio. 8. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l'attivita' funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile. 9. Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attivita' funebre e' d'obbligo la separazione societaria, prevista dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.