Art. 32 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
    1. Salvo che il fatto non costituisca reato: 
      a) e'  sospeso  dall'esercizio  dell'attivita'  funebre  e  del
trasporto funebre ed e' punito con una sanzione di euro da  10.000,00
a  euro  15.000,00  chi  svolge  attivita'  o  trasporto  funebre  in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma  2,  legge
regionale n. 15/2011 e delle relative norme regolamentari. In caso di
mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2,
e' disposta la cessazione dell'attivita' o del trasporto; 
      b) e' sospeso dall'esercizio  dell'attivita'  e  del  trasporto
funebre per sei mesi e punito con una sanzione da  euro  10.000,00  a
euro 15.000,00 chi svolge attivita' e trasporto  funebre  in  assenza
della previa separazione societaria prevista all'articolo 6, comma 2,
legge regionale n. 15/2011; 
      c) e' sospeso dall'esercizio  dell'attivita'  e  del  trasporto
funebre per sei mesi e punito con una sanzione da  euro  10.000,00  a
euro   15.000,00   l'esercente   attivita'   funebre   che   gestisce
contestualmente  i  servizi  mortuari   delle   strutture   sanitarie
pubbliche  e  private,  in  difformita'  alle  disposizioni  di   cui
all'articolo 6, comma 3, legge regionale n. 15/2011; 
      d) e' sospeso dall'esercizio  dell'attivita'  e  del  trasporto
funebre per due mesi e punito con una sanzione da  euro  10.000,00  a
euro  13.000,00  chi  pone  in  essere  comportamenti   che   possano
condizionare la libera scelta dei familiari del defunto; 
      e) e' sospeso dall'esercizio  dell'attivita'  e  del  trasporto
funebre per sei mesi e punito con una sanzione da  euro  10.000,00  a
euro 15.000,00 chi svolge attivita' funebre o  dispone  di  uffici  a
cio' predisposti negli obitori, all'interno di  strutture  sanitarie,
di ricovero e di cura,  siano  esse  convenzionate  e  non  con  enti
pubblici e nei cimiteri; 
      f) e' sospeso dall'esercizio  dell'attivita'  e  del  trasporto
funebre per un mese e punito con una sanzione  da  euro  10.000,00  a
euro 15.000,00 chi espone materiale pubblicitario di singole  imprese
negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero  e  di
cura, siano  esse  convenzionate  e  non  con  enti  pubblici  e  nei
cimiteri; 
      g) e' sospeso dall'esercizio  dell'attivita'  e  del  trasporto
funebre per un mese e punito con una sanzione  da  euro  10.000,00  a
euro 15.000,00 chi propone  direttamente  o  indirettamente  mance  o
elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi  di  qualunque
genere,  a  chi  svolge  una  professione   o   attivita'   correlata
all'indicazione o al procacciamento di funerali; 
      h) e' sospeso dall'esercizio  dell'attivita'  e  del  trasporto
funebre per due mesi e punito con una sanzione da  euro  10.000,00  a
euro 15.000,00 chi stipula contratti per lo svolgimento  dei  servizi
funebri in luoghi vietati dalla legge regionale n. 15/2011; 
      i) e' sospeso dall'esercizio  dell'attivita'  e  del  trasporto
funebre per due mesi e punito con una sanzione da  euro  10.000,00  a
euro 15.000,00  chi  si  avvale  di  procacciatori  o  mediatori  per
l'acquisizione dei servizi  funebri  negli  obitori,  all'interno  di
strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie
e  socio-assistenziali  pubbliche  o  private   e   nei   locali   di
osservazione delle salme nonche' nelle aree cimiteriali; 
      l) e'  punito  con  una  sanzione  da  euro  10.000,00  a  euro
15.000,00 chi procaccia o fa opera di mediazione diretta o  indiretta
delle prestazioni e dei servizi di onoranze  funebri  negli  obitori,
all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di  strutture
socio-sanitarie e  socio-assistenziali  pubbliche  o  private  e  nei
locali di osservazione delle salme nonche' nelle aree cimiteriali; 
      m) e' sospeso dall'esercizio  dell'attivita'  e  del  trasporto
funebre per un mese e punito con una sanzione  da  euro  10.000,00  a
euro 15.000,00 chi fa ricorso a  forme  pubblicitarie  ingannevoli  e
disdicevoli. 
    2. In caso di reiterata  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  6,  legge  regionale  n.  15/2011,  e  delle   presenti
disposizioni regolamentari e' disposta la cessazione dell'attivita'.