Art. 32 Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto non costituisca reato: a) e' sospeso dall'esercizio dell'attivita' funebre e del trasporto funebre ed e' punito con una sanzione di euro da 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attivita' o trasporto funebre in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, legge regionale n. 15/2011 e delle relative norme regolamentari. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, e' disposta la cessazione dell'attivita' o del trasporto; b) e' sospeso dall'esercizio dell'attivita' e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attivita' e trasporto funebre in assenza della previa separazione societaria prevista all'articolo 6, comma 2, legge regionale n. 15/2011; c) e' sospeso dall'esercizio dell'attivita' e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 l'esercente attivita' funebre che gestisce contestualmente i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, in difformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, legge regionale n. 15/2011; d) e' sospeso dall'esercizio dell'attivita' e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 13.000,00 chi pone in essere comportamenti che possano condizionare la libera scelta dei familiari del defunto; e) e' sospeso dall'esercizio dell'attivita' e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attivita' funebre o dispone di uffici a cio' predisposti negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri; f) e' sospeso dall'esercizio dell'attivita' e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi espone materiale pubblicitario di singole imprese negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri; g) e' sospeso dall'esercizio dell'attivita' e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attivita' correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali; h) e' sospeso dall'esercizio dell'attivita' e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge regionale n. 15/2011; i) e' sospeso dall'esercizio dell'attivita' e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonche' nelle aree cimiteriali; l) e' punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonche' nelle aree cimiteriali; m) e' sospeso dall'esercizio dell'attivita' e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli. 2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, legge regionale n. 15/2011, e delle presenti disposizioni regolamentari e' disposta la cessazione dell'attivita'.