Art. 33 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Piemonte. 
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione Piemonte. 
    3. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente
disposto dal  presente  Regolamento,  si  fa  rinvio  alla  normativa
statale e regionale vigente. 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
      Torino, 8 agosto 2012 
 
                           p. Roberto Cota 
                         Il Vice Presidente: 
                              CAVALLERA 
 
    (Omissis).