Art. 33 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Piemonte. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 8 agosto 2012 p. Roberto Cota Il Vice Presidente: CAVALLERA (Omissis).