Art. 4 
 
 Formazione del personale delle imprese esercenti attivita' funebre 
 
    1. Il personale delle imprese esercenti l'attivita' funebre  deve
essere in possesso di  sufficienti  conoscenze  teorico-pratiche,  in
attinenza allo svolgimento  delle  attivita'  di  responsabile  della
conduzione dell'attivita', di addetto alla trattazione degli affari e
di operatore funebre o necroforo. 
    2. Allo scopo, il titolare o legale  rappresentante  dell'impresa
esercente l'attivita' funebre e' tenuto  ad  assicurare  un  apposito
piano di formazione, in conformita' a quanto stabilito  dal  presente
articolo, avente ad oggetto la individuazione dei bisogni  formativi,
in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da  questi
gia' acquisita, dei contenuti dei corsi  e  dei  soggetti  incaricati
della loro effettuazione. Il  piano  di  formazione  viene  tenuto  a
disposizione degli organismi incaricati delle attivita' di  vigilanza
insieme agli attestati relativi ai corsi  frequentati  dal  personale
operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per
il personale delle imprese  che  esercitano  l'attivita'  funebre  e'
affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati  ai  sensi  della
normativa nazionale e regionale vigente. 
    3. La formazione teorica di base include i seguenti argomenti: 
      a)  autorizzazioni  al  trasporto,  alla   sepoltura   e   alla
cremazione. Attestazioni mediche; 
      b) norme  concernenti  il  trasporto  funebre  e  gli  obblighi
dell'addetto al trasporto; 
      c) obitorio,  servizio  mortuario  sanitario,  servizi  per  il
commiato; 
      d) operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri,  cremazioni  e
crematori; 
      e) norme  e  procedure  in  tema  di  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori; 
      f)   procedure   nel   trattamento   dei   cadaveri,    inclusi
l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalita'
stabilite dalla normativa nazionale vigente; 
      g) norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni; 
      h)  mezzi  funebri,  rimesse,  sistemi   di   sanificazione   e
disinfezione. 
    4. La formazione  teorica-specialistica,  aggiuntiva  rispetto  a
quella  indicata  al  comma  2,  che  deve   essere   posseduta   dal
responsabile della conduzione dell'attivita' funebre  e  dall'addetto
alla trattazione degli affari, include i seguenti argomenti: 
      a) normativa che regolamenta i rapporti di lavoro; 
      b) obblighi del datore di lavoro in tema di salute e  sicurezza
dei lavoratori; 
      c) conduzione del personale e dell'impresa; 
      d) principi e metodi  della  promozione  della  qualita'  nelle
imprese; 
      e) rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto; 
      f) qualita' del servizio e cerimoniale; 
      g) aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei
prezzi. 
    5. Coloro che al momento  dell'entrata  in  vigore  del  presente
Regolamento non esercitano  da  almeno  cinque  anni  l'attivita'  di
impresa funebre in qualita' di titolari  o  legali  rappresentanti  o
soci nonche' di addetti allo svolgimento dell'attivita' funebre, sono
tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le  disposizioni  di
cui ai commi 2 e  3,  prima  di  poter  definitivamente  svolgere  le
relative mansioni o gli incarichi operativi. 
    6. I corsi di formazione devono prevedere il  superamento  di  un
esame di verifica finale.