Art. 4 Formazione del personale delle imprese esercenti attivita' funebre 1. Il personale delle imprese esercenti l'attivita' funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attivita' di responsabile della conduzione dell'attivita', di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo. 2. Allo scopo, il titolare o legale rappresentante dell'impresa esercente l'attivita' funebre e' tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformita' a quanto stabilito dal presente articolo, avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi gia' acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attivita' di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attivita' funebre e' affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. 3. La formazione teorica di base include i seguenti argomenti: a) autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche; b) norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto; c) obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato; d) operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori; e) norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; f) procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla normativa nazionale vigente; g) norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni; h) mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione. 4. La formazione teorica-specialistica, aggiuntiva rispetto a quella indicata al comma 2, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell'attivita' funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari, include i seguenti argomenti: a) normativa che regolamenta i rapporti di lavoro; b) obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; c) conduzione del personale e dell'impresa; d) principi e metodi della promozione della qualita' nelle imprese; e) rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto; f) qualita' del servizio e cerimoniale; g) aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi. 5. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l'attivita' di impresa funebre in qualita' di titolari o legali rappresentanti o soci nonche' di addetti allo svolgimento dell'attivita' funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi. 6. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.