Art. 5 
 
                           Cause ostative 
 
    1. Fatto salvo l'accertamento successivo alla presentazione della
segnalazione certificata di inizio  attivita'  da  parte  del  Comune
competente della carenza dei requisiti richiesti per  lo  svolgimento
dell'attivita'  funebre  in  conformita'  a  quanto  previsto   dalla
normativa nazionale, la stessa non puo' essere esercitata da  chi  ha
riportato: 
      a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513-bis
del Codice penale; 
      b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena  detentiva
superiore a due anni; 
      c) condanna definitiva  per  reati  contro  la  fede  pubblica,
contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio; 
      d)   condanna   alla    pena    accessoria    dell'interdizione
dall'esercizio di una professione o di  un'arte  o  dell'interdizione
dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la
riabilitazione; 
      e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia
di lavoro, di previdenza, di assicurazioni  obbligatorie  contro  gli
infortuni sul lavoro e  le  malattie  professionali,  di  prevenzione
della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  non  conciliabili  in  via
amministrativa; 
      f) la cancellazione dal registro delle imprese della camera  di
commercio competente. 
    2. Le condizioni  ostative  di  cui  al  comma  1  riguardano  il
titolare dell'impresa, l'eventuale direttore tecnico e  il  personale
addetto alla trattazione degli affari relativi all'attivita' funebre.