Art. 5 Cause ostative 1. Fatto salvo l'accertamento successivo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del Comune competente della carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' funebre in conformita' a quanto previsto dalla normativa nazionale, la stessa non puo' essere esercitata da chi ha riportato: a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513-bis del Codice penale; b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni; c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio; d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione; e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa; f) la cancellazione dal registro delle imprese della camera di commercio competente. 2. Le condizioni ostative di cui al comma 1 riguardano il titolare dell'impresa, l'eventuale direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attivita' funebre.