Art. 7 
 
              Codice deontologico delle imprese funebri 
 
    La Regione, d'intesa con le  associazioni  rappresentative  degli
enti locali, promuove ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della  legge
regionale  n.  15/2011,  l'adozione  del  codice  deontologico  delle
imprese che svolgono attivita' funebre,  ai  fini  della  tutela  del
dolente e della libera concorrenza.