Art. 7 Codice deontologico delle imprese funebri La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, promuove ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 15/2011, l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attivita' funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.