Art. 8 Trasporto funebre 1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, e' svolto esclusivamente con mezzi a cio' destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresi' compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione. 2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attivita' funebre in conformita' agli articoli 2, 3 e 4. Il trasporto funebre e' effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. 3. Il trasporto funebre e' svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro puo' essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute. 4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile. 5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto. 6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle presenti disposizioni. 7. Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale n. 15/2011, il trasporto funebre e' autorizzato secondo la normativa nazionale vigente. 8. All'atto della chiusura del feretro l'identita' del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione. 9. Sono escluse dalla attivita' di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo puo' essere collegato a soggetti esercenti l'attivita' funebre. 10. In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente. 11. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico. 12. Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto. 13. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone. 14. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneita' degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.