Art. 8 
 
                          Trasporto funebre 
 
    1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento  di  cadavere,
ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o  di  rinvenimento  fino
all'obitorio, ai depositi di osservazione,  ai  locali  del  servizio
mortuario sanitario, alle strutture per  il  commiato,  al  luogo  di
onoranze funebri compresa l'abitazione  privata,  al  cimitero  o  al
crematorio, e' svolto esclusivamente  con  mezzi  a  cio'  destinati.
Nella nozione di trasporto funebre sono altresi' compresi la raccolta
e  il  collocamento  del  cadavere  nel  feretro,  il   prelievo   di
quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale
incaricato della sepoltura e della cremazione. 
    2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre  i  soggetti
esercenti attivita' funebre in conformita' agli articoli 2, 3 e 4. Il
trasporto funebre e' effettuato in modo da garantire  il  decoro  del
servizio. 
    3. Il trasporto funebre e' svolto mediante  l'utilizzo  di  mezzi
idonei al tipo  di  trasferimento  e  del  personale  necessario.  Se
ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il  feretro  puo'  essere
portato  da  congiunti  o  amici  del  defunto,  nel  rispetto  della
normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute. 
    4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto  destinato
al  feretro,  nettamente  separato  dal  posto  di  guida,  rivestito
internamente di materiale lavabile e disinfettabile. 
    5. I mezzi funebri devono inoltre essere  attrezzati  con  idonei
sistemi  che  impediscano  lo  spostamento  del  feretro  durante  il
trasporto. 
    6. Il  proprietario  del  mezzo  deve  predisporre  un  piano  di
autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed  annotare
su apposito registro costantemente aggiornato il  luogo  di  ricovero
per la pulizia  e  sanificazione  e  la  registrazione  di  tutte  le
operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato
entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale
delle presenti disposizioni. 
    7. Facendo seguito a quanto stabilito  dall'art.  8  della  legge
regionale n. 15/2011, il trasporto funebre e' autorizzato secondo  la
normativa nazionale vigente. 
    8. All'atto della chiusura del feretro l'identita'  del  defunto,
l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per  il
trasporto sono verificate direttamente dagli  addetti  al  trasporto,
che ne attestano l'esecuzione. 
    9. Sono escluse dalla attivita' di  trasporto  funebre  tutte  le
operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove  questo
avvenga in struttura sanitaria o di  ricovero,  case  di  cura  e  di
riposo.  Le  operazioni  di  trasferimento  vengono  svolte  solo  da
personale incaricato dalla  Direzione  sanitaria  competente  che  in
nessun modo e per nessun titolo  puo'  essere  collegato  a  soggetti
esercenti l'attivita' funebre. 
    10. In caso di decesso in struttura sanitaria o  di  ricovero,  i
responsabili delle stesse possono provvedere,  con  il  consenso  dei
familiari, alla vestizione e alla composizione  del  defunto,  previo
corrispettivo deliberato dall'ASL competente. 
    11. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza
del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre,  il
servizio di  raccolta  e  trasferimento  all'obitorio  delle  persone
decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico. 
    12. Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del  Comune
la fornitura del  feretro,  ove  necessario,  e  il  pagamento  della
tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto. 
    13. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li
dispone. 
    14. La vigilanza sui trasporti  funebri  spetta  al  Comune,  che
attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei  requisiti
dell'impresa, delle forniture  da  essa  impiegate  e  degli  aspetti
igienico-sanitari,  compresa  l'idoneita'  degli  automezzi  e  delle
rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente
agli aspetti igienico-sanitari.