Art. 3 
 
                   Decorrenza del termine iniziale 
              per i procedimenti ad iniziativa di parte 
 
    1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.  Nel  caso
in cui le  istanze  siano  prodotte  a  seguito  di  avvisi  o  bandi
pubblici, il termine iniziale decorre  dalla  data  ultima  entro  la
quale le istanze, secondo quanto  stabilito  nello  stesso  avviso  o
bando, possono validamente pervenire all'amministrazione. 
    2. La domanda o istanza deve essere redatta  nelle  forme  e  nei
modi stabiliti dall'Amministrazione,  ove  determinati  e  portati  a
idonea conoscenza degli interessati, e deve  essere  corredata  della
prevista documentazione,  dalla  quale  risulti  la  sussistenza  dei
requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento  per
l'adozione del provvedimento. 
    3. Ove la domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta, il responsabile del  procedimento  ne  da'  comunicazione
all'istante    entro    trenta    giorni,    indicando    le    cause
dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi  casi  il  termine
iniziale   decorre   nuovamente   dal   ricevimento   della   domanda
regolarizzata o completata.