Art. 4 
 
                   Termine finale del procedimento 
 
    1. I termini di tempo per  la  conclusione  dei  procedimenti  si
riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel  caso
di provvedimenti recettizi, alla  data  in  cui  il  destinatario  ne
riceve comunicazione. 
    2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi  e  la
loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale della famiglia  e
delle politiche sociali,  il  Dipartimento  regionale  del  lavoro  e
l'Agenzia regionale per l'impiego dall'obbligo di provvedere con ogni
sollecitudine, fatta salva ogni altra  conseguenza  dell'inosservanza
del termine. 
    3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma dell'Assessore regionale per  la  famiglia,  per  le  politiche
sociali e per il lavoro, il Dipartimento regionale della  famiglia  e
delle politiche sociali,  il  Dipartimento  regionale  del  lavoro  e
l'Agenzia  regionale  per  l'impiego  sottopongono   lo   schema   di
provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza  del
termine finale del procedimento. 
    4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma del Presidente della  Regione,  l'Assessore  regionale  per  la
famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro  fa  pervenire  lo
schema di provvedimento, corredato della documentazione nello  stesso
richiamata, alla Segreteria generale almeno  15  giorni  prima  della
scadenza del termine finale del procedimento,  affinche'  la  stessa,
nel-l'ambito della propria attivita'  di  coordinamento,  inoltri  lo
schema al Presidente della  Regione  almeno  10  giorni  prima  della
scadenza dello stesso termine finale. 
    5. Per i procedimenti per i quali e' prevista dalla legge 
    o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa
e' assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento  della  relativa
proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per  le  politiche
sociali e per il lavoro. Tale periodo  e'  compreso  nell'ambito  del
termine complessivo del procedimento. 
    6. Le strutture competenti per la relativa attivita'  istruttoria
assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto
dei termini del procedimento tenendo  conto  di  quanto  previsto  ai
precedenti commi. 
    7. Nei casi in cui il controllo  sugli  atti  di  competenza  del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,  del
Dipartimento  regionale  del  lavoro  e  dell'Agenzia  regionale  per
l'impiego abbia carattere preventivo, il periodo  di  tempo  relativo
alla fase di integrazione dell'efficacia  del  provvedimento  non  e'
computato ai fini del termine di  conclusione  del  procedimento.  In
calce al provvedimento  soggetto  a  controllo  il  responsabile  del
procedimento indica l'organo competente al  controllo  medesimo  e  i
termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 
    8. Ove non sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale. 
    9. Quando la legge preveda che  la  domanda  dell'interessato  si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di  un  determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del  silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce, altresi',  il  termine  entro  il
quale il Dipartimento regionale  della  famiglia  e  delle  politiche
sociali, il Dipartimento regionale del lavoro e  l'Agenzia  regionale
per l'impiego devono adottare le proprie  determinazioni.  Quando  la
legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-rifiuto o  di
silenzio-assenso, i  termini  contenuti  nelle  tabelle  allegate  si
intendono integrati o modificati in conformita'.