Art. 10 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 23 luglio 2012 CHIODI (Omissis).