Art. 5 Modifiche e integrazioni all'art. 8 della legge regionale n. 41/2007 1. All'art. 8 della legge regionale n. 41/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale»; b) al comma 2 dopo le parole «per la validita' delle» sono inserite le seguenti: «sedute e delle» e le parole «da un Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal Regolamento»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici.». d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio regionale le risorse umane occorrenti al funzionamento del CAL mediante la riduzione della propria dotazione organica, esistente alla data di entrata in vigore del presente comma, di un'unita' di personale di categoria C1, con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio regionale di pari unita'. 4-ter. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012-2014, provvede alle attivita' con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale. 4-quater. Con il trasferimento della dotazione organica la Giunta trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie. 4-quinquies. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.».