Art. 5 
 
Modifiche e integrazioni all'art. 8 della legge regionale n. 41/2007 
 
    1. All'art. 8 della legge regionale n. 41/2007 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale»; 
      b) al comma 2 dopo le parole  «per  la  validita'  delle»  sono
inserite  le  seguenti:  «sedute  e  delle»  e  le  parole   «da   un
Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal Regolamento»; 
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del  CAL
mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici.». 
      d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Per  l'attuazione  della  presente  legge  la  Giunta
regionale mette a disposizione del  Consiglio  regionale  le  risorse
umane occorrenti al funzionamento del CAL mediante la riduzione della
propria dotazione organica, esistente alla data di entrata in  vigore
del presente comma, di un'unita' di personale di  categoria  C1,  con
contestuale  incremento  della  dotazione  organica   del   Consiglio
regionale di pari unita'. 
        4-ter. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  della  Regione.  La
Regione,  per  ciascuno  degli  anni  del  bilancio  pluriennale   di
previsione  2012-2014,  provvede  alle  attivita'  con   le   risorse
finanziarie, strumentali ed umane disponibili  a  normativa  vigente,
assicurando l'invarianza della spesa regionale. 
        4-quater. Con il trasferimento della  dotazione  organica  la
Giunta trasferisce sul bilancio pluriennale di  previsione  2012-2014
del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie. 
        4-quinquies.  Per  gli  esercizi   successivi   si   provvede
annualmente con legge di bilancio.».