Art. 6 Integrazioni alla legge regionale n. 41/2007 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 41/2007, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis. Modalita' di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza 1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da un Vice Presidente e un Segretario. 2. Nella prima seduta assume la presidenza il componente piu' anziano di eta'; funge da segretario il piu' giovane di eta'. 3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. 4. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, a parita' di voti risulta eletto il piu' giovane di eta'. 5. L'elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, a parita' di voti risulta eletto il piu' anziano di eta'. 6. L'elezione del Segretario avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti, a parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.».