Art. 6 
 
            Integrazioni alla legge regionale n. 41/2007 
 
    1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 41/2007, e' inserito il
seguente: 
 
                            «Art. 8-bis. 
  Modalita' di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza 
 
    1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti
il  Presidente  e  l'Ufficio  di  Presidenza  composto  da  un   Vice
Presidente e un Segretario. 
    2. Nella prima seduta assume la  presidenza  il  componente  piu'
anziano di eta'; funge da segretario il piu' giovane di eta'. 
    3. L'elezione del Presidente avviene  a  scrutinio  segreto,  con
voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto  chi  ottiene  la
maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. 
    4. Dopo il terzo  scrutinio  e'  sufficiente  per  l'elezione  la
maggioranza assoluta dei componenti  assegnati,  a  parita'  di  voti
risulta eletto il piu' giovane di eta'. 
    5. L'elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto, con
voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha  riportato
il maggior numero di voti, a parita' di voti risulta eletto  il  piu'
anziano di eta'. 
    6. L'elezione del Segretario avviene  a  scrutinio  segreto,  con
voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi  ha  ottenuto
il maggior numero di voti, a  parita'  di  voti  e'  eletto  il  piu'
anziano di eta'.».