Art. 9 Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 41/2007 1. L'art. 12 della legge regionale n. 41/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 12. Procedure per l'acquisizione del parere 1. L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del regolamento interno e modalita' e criteri stabiliti dalla Giunta stessa. 2. Il parere di cui al comma 3 dell'art. 10 e' richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale. 3. Le richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo. 4. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d) dell'art. 10 ed entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell'art. 10. 5. Il Regolamento del Consiglio regionale e l'atto di Giunta di cui al comma 1 prevedono la possibilita' di ridurre ad un terzo, per ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 4. 6. Decorso il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere. 7. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale puo' procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto, o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».