Art. 9 
 
       Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 41/2007 
 
    1. L'art. 12 della legge regionale n. 41/2007 e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 12. 
               Procedure per l'acquisizione del parere 
 
    1. L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL  spetta  al
Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente,
secondo le disposizioni del regolamento interno e modalita' e criteri
stabiliti dalla Giunta stessa. 
    2. Il parere di cui al comma  3  dell'art.  10  e'  richiesto  da
almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale. 
    3. Le richieste di parere sugli atti di cui  alla  lett.  b)  del
comma 1 dell'art. 10 e su ogni altro atto di competenza della  Giunta
sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di  predisposizione
degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il  parere  reso  si
intende definitivo. 
    4. Il CAL esprime il proprio  parere  entro  venti  giorni  dalla
richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d)  dell'art.
10 ed entro dieci giorni nei casi  di  cui  al  comma  1,  lett.  e),
dell'art. 10. 
    5. Il Regolamento del Consiglio regionale e l'atto di  Giunta  di
cui al comma 1 prevedono la possibilita' di ridurre ad un terzo,  per
ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 4. 
    6. Decorso il termine stabilito senza che il CAL  abbia  espresso
il parere, il Consiglio  regionale  o  la  Giunta  regionale  possono
comunque provvedere. 
    7. Nel caso  in  cui  il  parere  del  CAL  sia  negativo  o  sia
condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche,  il  Consiglio
regionale   puo'   procedere,    rispettivamente,    all'approvazione
dell'atto, o alla sua  approvazione  senza  l'accoglimento  di  dette
modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».