Art. 2 1. All'art. 12, della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per coloro che percepiscono l'assegno vitalizio e per coloro che hanno gia' maturato i requisiti di contribuzione previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e di cui all'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8"; b) il comma 7 e' abrogato; conseguentemente rivivono nel testo precedente i commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8.