Art. 2 
    1. All'art. 12, della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le
seguenti modifiche: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  Per  coloro  che
percepiscono l'assegno vitalizio e per coloro che hanno gia' maturato
i  requisiti  di  contribuzione  previsti   per   la   corresponsione
dell'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della  presente
legge continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui  alla  legge
regionale 13 aprile 1988, n. 10, e di  cui  all'art.  1  della  legge
regionale 24 maggio 2006, n. 8"; 
      b) il comma 7 e' abrogato; conseguentemente rivivono nel  testo
precedente i commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 24  maggio
2006, n. 8.