Art. 5 1. L'art. 9 della legge regionale n. 2/2012 e' abrogato; conseguentemente rivive nel testo precedente la lettera b) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale). 2. All'art. 25 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, commi 2 e 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La reggenza e' straordinaria e temporanea e puo' essere disposta per durata superiore a sei mesi esclusivamente quando oggettive ragioni organizzative o di contenimento della spesa non consentano il conferimento dell'incarico in regime di titolarita'.".