Art. 5 
    1.  L'art.  9  della  legge  regionale  n.  2/2012  e'  abrogato;
conseguentemente rivive nel testo precedente la lettera b) del  comma
1 dell'art. 21 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10  (Norme  in
materia  di  organizzazione  dell'amministrazione  regionale  e   del
personale con qualifica dirigenziale). 
    2. All'art. 25 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10,  commi
2 e 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La reggenza e'
straordinaria  e  temporanea  e  puo'  essere  disposta  per   durata
superiore  a  sei  mesi  esclusivamente  quando   oggettive   ragioni
organizzative  o  di  contenimento  della  spesa  non  consentano  il
conferimento dell'incarico in regime di titolarita'.".