Art. 10 
 
                      Corsi di specializzazione 
 
    1.  La  Giunta  Regionale,  su  proposta  motivata  del  Collegio
Regionale ed in conformita' ai criteri tecnici definiti  dalla  FISI,
istituisce per i maestri di sci abilitati, anche in compartecipazione
con altre Regioni, corsi di specializzazione per: 
      a) insegnamento ai bambini; 
      b) insegnamento alle persone con disabilita'; 
      c) direzione di scuola di sci; 
      d) tracciatura di piste, percorsi e organizzazione gare; 
      e)  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  quali  piste  da   sci,
segreterie, campi scuola, asili neve ed altro. 
    2. La specializzazione, conseguita previo  superamento  di  esame
finale, e' annotata nell'Albo regionale. 
    3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale: 
      a) definisce i programmi  dei  corsi  di  specializzazione  che
possono prevedere l'approfondimento di una o piu' lingue europee; 
      b) definisce la composizione delle commissioni di esame; 
      c) stabilisce le condizioni per l'ammissione ai corsi; 
      d)   fissa   la   quota   di   partecipazione   ai   corsi   di
specializzazione. 
    4. La specializzazione  non  costituisce  titolo  obbligatorio  e
vincolante ai fini dell'esercizio  delle  attivita'  nelle  quali  e'
stata conseguita. 
    5. La quota di partecipazione ai  corsi  di  specializzazione  e'
stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio  regionale;  la
quota e' commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi
di specializzazione.