Art. 10 Corsi di specializzazione 1. La Giunta Regionale, su proposta motivata del Collegio Regionale ed in conformita' ai criteri tecnici definiti dalla FISI, istituisce per i maestri di sci abilitati, anche in compartecipazione con altre Regioni, corsi di specializzazione per: a) insegnamento ai bambini; b) insegnamento alle persone con disabilita'; c) direzione di scuola di sci; d) tracciatura di piste, percorsi e organizzazione gare; e) sicurezza sui luoghi di lavoro quali piste da sci, segreterie, campi scuola, asili neve ed altro. 2. La specializzazione, conseguita previo superamento di esame finale, e' annotata nell'Albo regionale. 3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale: a) definisce i programmi dei corsi di specializzazione che possono prevedere l'approfondimento di una o piu' lingue europee; b) definisce la composizione delle commissioni di esame; c) stabilisce le condizioni per l'ammissione ai corsi; d) fissa la quota di partecipazione ai corsi di specializzazione. 4. La specializzazione non costituisce titolo obbligatorio e vincolante ai fini dell'esercizio delle attivita' nelle quali e' stata conseguita. 5. La quota di partecipazione ai corsi di specializzazione e' stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota e' commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di specializzazione.