Art. 13 Commissioni e sottocommissioni d'esame 1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione per i maestri di sci sono espletati da tre distinte Commissioni: una per lo sci alpino, una per lo sci di fondo ed una per lo snowboard. 2. Ogni Commissione e' composta dai componenti del Comitato Tecnico di cui all'art. 12, ad eccezione dei maestri di sci designati che ne fanno parte per la disciplina in cui sono specializzati. 3. Per l'espletamento delle prove tecniche e per quelle di didattica, le Commissioni sono articolate in sottocommissioni distinte per lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard. 4. La sottocommissione per lo sci alpino e' composta da: a) un rappresentante del Collegio regionale, gia' componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto; b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale, senza diritto di voto, gia' componente del Comitato tecnico; c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, gia' componente del Comitato Tecnico, senza diritto voto; d) otto maestri di sci alpino, di cui almeno due istruttori nazionali, gia' componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non piu' di uno dei maestri di sci alpino, gia' designati, puo' essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale; 5. La sottocommissione per lo sci di fondo e' composta da: a) un rappresentante del Collegio regionale, gia' componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto; b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, gia' componente del Comitato tecnico; c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, gia' componente del Comitato Tecnico, senza diritto voto; d) sei maestri di sci di fondo, di cui almeno un istruttore nazionale, gia' componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non piu' di uno dei maestri di sci di fondo, gia' designati, puo' essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale. 6. La sottocommissione per lo snowboard e' composta da: a) un rappresentante del Collegio regionale, gia' componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto; b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, gia' componente del Comitato tecnico; c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, gia' componente del Comitato Tecnico, senza diritto voto; d) sei maestri di snowboard, di cui almeno un istruttore nazionale, gia' componenti del Comitato tecnico, designati, per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non piu' di uno dei maestri di snowboard, gia' designati, puo' essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale. 7. Le sottocommissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. 8. La segreteria delle sottocommissioni e' assicurata dal dipendente regionale che cura la segreteria del Comitato tecnico. 9. Ai componenti della Commissione tecnica e delle sottocommissioni d'esame e' corrisposta una indennita' di partecipazione per ogni seduta, nonche' il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura prevista per il personale regionale a totale carico del Collegio regionale dei maestri di sci. 10. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti delle Commissioni e delle sottocommissioni sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilita' civile verso terzi e per gli infortuni; il Collegio Regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalita' e massimali.