Art. 13 
 
               Commissioni e sottocommissioni d'esame 
 
    1. Le prove dimostrative attitudinali  e  gli  esami  finali  dei
corsi di formazione per i  maestri  di  sci  sono  espletati  da  tre
distinte Commissioni: una per lo sci alpino, una per lo sci di  fondo
ed una per lo snowboard. 
    2. Ogni Commissione  e'  composta  dai  componenti  del  Comitato
Tecnico di cui all'art. 12, ad eccezione dei maestri di sci designati
che ne fanno parte per la disciplina in cui sono specializzati. 
    3. Per l'espletamento  delle  prove  tecniche  e  per  quelle  di
didattica,  le  Commissioni  sono  articolate   in   sottocommissioni
distinte per lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard. 
    4. La sottocommissione per lo sci alpino e' composta da: 
      a) un rappresentante del Collegio  regionale,  gia'  componente
del Comitato tecnico, senza diritto di voto; 
      b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di
sci d'Abruzzo riconosciuta a  livello  nazionale,  senza  diritto  di
voto, gia' componente del Comitato tecnico; 
      c)  un  dipendente  regionale  della  Direzione  competente  in
materia di professioni  del  turismo  montano,  gia'  componente  del
Comitato Tecnico, senza diritto voto; 
      d) otto maestri di sci alpino, di  cui  almeno  due  istruttori
nazionali,  gia'  componenti  del  Comitato  tecnico,  designati  per
ciascuna prova dimostrativa  attitudinale  e  per  i  relativi  esami
finali, dal Collegio regionale; non piu' di uno dei  maestri  di  sci
alpino,  gia'  designati,  puo'  essere  componente   del   Consiglio
direttivo del Collegio regionale; 
    5. La sottocommissione per lo sci di fondo e' composta da: 
      a) un rappresentante del Collegio  regionale,  gia'  componente
del Comitato tecnico, senza diritto di voto; 
      b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di
sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto,
gia' componente del Comitato tecnico; 
      c)  un  dipendente  regionale  della  Direzione  competente  in
materia di professioni  del  turismo  montano,  gia'  componente  del
Comitato Tecnico, senza diritto voto; 
      d) sei maestri di sci di fondo, di  cui  almeno  un  istruttore
nazionale,  gia'  componenti  del  Comitato  tecnico,  designati  per
ciascuna prova dimostrativa  attitudinale  e  per  i  relativi  esami
finali, dal Collegio regionale; non piu' di uno dei maestri di sci di
fondo, gia' designati, puo' essere componente del Consiglio direttivo
del Collegio regionale. 
    6. La sottocommissione per lo snowboard e' composta da: 
      a) un rappresentante del Collegio  regionale,  gia'  componente
del Comitato tecnico, senza diritto di voto; 
      b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di
sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto,
gia' componente del Comitato tecnico; 
      c)  un  dipendente  regionale  della  Direzione  competente  in
materia di professioni  del  turismo  montano,  gia'  componente  del
Comitato Tecnico, senza diritto voto; 
      d) sei maestri  di  snowboard,  di  cui  almeno  un  istruttore
nazionale, gia'  componenti  del  Comitato  tecnico,  designati,  per
ciascuna prova dimostrativa  attitudinale  e  per  i  relativi  esami
finali, dal Collegio regionale;  non  piu'  di  uno  dei  maestri  di
snowboard, gia'  designati,  puo'  essere  componente  del  Consiglio
direttivo del Collegio regionale. 
    7.  Le  sottocommissioni  sono  validamente  costituite  con   la
presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. 
    8.  La  segreteria  delle  sottocommissioni  e'  assicurata   dal
dipendente regionale che cura la segreteria del Comitato tecnico. 
    9.   Ai   componenti   della   Commissione   tecnica   e    delle
sottocommissioni   d'esame   e'   corrisposta   una   indennita'   di
partecipazione per ogni seduta, nonche' il rimborso  delle  spese  di
viaggio, vitto ed alloggio nella misura  prevista  per  il  personale
regionale a totale carico del Collegio regionale dei maestri di sci. 
    10. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente  legge,
i  componenti  delle  Commissioni  e  delle   sottocommissioni   sono
assicurati per i rischi derivanti  da  responsabilita'  civile  verso
terzi e per gli infortuni; il Collegio Regionale stipula le  relative
polizze di assicurazione stabilendo modalita' e massimali.