Art. 14 Organizzazione e gestione delle attivita' formative 1. I corsi relativi alle attivita' formative, previsti dalla presente legge, sono inseriti nel piano annuale regionale della formazione professionale e sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci che si avvale della collaborazione della Scuola regionale per le professioni della montagna di cui alla L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per le professioni della montagna presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona). 2. Alle nomine dei docenti provvede il Consiglio direttivo del Collegio regionale, sentita la Direzione regionale competente.