Art. 14 
 
         Organizzazione e gestione delle attivita' formative 
 
    1. I corsi relativi  alle  attivita'  formative,  previsti  dalla
presente legge, sono  inseriti  nel  piano  annuale  regionale  della
formazione professionale e sono svolti  dal  Collegio  regionale  dei
maestri di sci  che  si  avvale  della  collaborazione  della  Scuola
regionale per le professioni  della  montagna  di  cui  alla  L.R.  6
dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della  scuola  per  le  professioni
della montagna presso il Centro regionale di formazione professionale
di Sulmona). 
    2. Alle nomine dei docenti provvede il  Consiglio  direttivo  del
Collegio regionale, sentita la Direzione regionale competente.