Art. 16 
 
                Collegio regionale dei maestri di sci 
 
    1. E' istituito, come organo di autodisciplina e  di  autogoverno
della professione, il Collegio regionale dei maestri  di  sci;  fanno
parte del Collegio gli iscritti nell'Albo regionale. 
    2. Sono organi del Collegio: 
      a) l'assemblea costituita da tutti gli iscritti all'Albo; 
      b) il consiglio direttivo, composto dai  rappresentanti  eletti
fra tutti i membri del Collegio nel numero stabilito dal  regolamento
di cui alla lettera d)  del  comma  3;  nel  Consiglio  direttivo  e'
assicurata la rappresentanza per la disciplina alpina, per quella  di
fondo e per quella dello snowboard; 
      c) il presidente, eletto dal consiglio  direttivo  fra  i  suoi
componenti. 
    3. L'assemblea: 
      a) elegge il consiglio direttivo; 
      b) approva annualmente il bilancio; 
      c) elegge il componente del Collegio nazionale dei  maestri  di
sci, di cui all'art. 15 della L. n. 81/1991; 
      d) adotta i regolamenti per il funzionamento del  Collegio,  su
proposta del Consiglio direttivo; 
      e) si pronuncia su ogni questione posta dal Consiglio direttivo
o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. 
    4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in  prima  convocazione,
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in  seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni  sono
assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 
    5. Il Consiglio direttivo del Collegio: 
      a) svolge le funzioni concernenti le  iscrizioni  e  la  tenuta
dell'Albo professionale; 
      b) vigila sull'esercizio della  professione  e  sull'osservanza
delle regole di deontologia professionale; 
      c) applica le sanzioni disciplinari; 
      d) collabora con le competenti autorita' regionali e designa  i
componenti delle commissioni, delle sottocommissioni,  e  le  diverse
componenti rappresentative; 
      e) provvede agli adempimenti stabiliti dalla presente legge; 
      f) stabilisce la misura del contributo a carico degli  iscritti
all'Albo; 
      g) indica le  caratteristiche  della  divisa  regionale  e  del
distintivo  della  Regione   Abruzzo   nonche'   le   modalita'   per
l'identificazione  dei  maestri  che  sono  approvati  dalla   Giunta
regionale; 
      h) cura le relazioni con le associazioni  dei  maestri  di  sci
anche  di  altri  Stati,  con  altri   collegi   professionali,   con
l'associazione nazionale dei maestri di sci; 
      i) esprime  pareri  su  richiesta  della  Regione  o  di  altre
autorita'  amministrative  sull'ordinamento  e   sull'attivita'   dei
maestri di sci, sulla  diffusione  della  pratica  dello  sci  e  sul
turismo invernale in genere; 
      j) contribuisce alla diffusione dello  sport  sciistico,  della
conoscenza del territorio sciistico, delle misure  di  prevenzione  e
sicurezza sulle piste, dei pericoli per l'ambiente; 
      k) nomina i componenti delle commissioni  tecniche;  propone  i
programmi dei corsi  di  formazione  ed  i  criteri  per  le  materie
d'esame, da sottoporre all'approvazione della Regione; 
      l)  promuove   le   iniziative   di   carattere   culturale   e
professionale per i maestri di sci. 
    6. Le  sedute  del  Consiglio  direttivo  sono  valide  in  prima
convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed
in seconda convocazione con  la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei
componenti; le decisioni sono  assunte  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 
    7. I distintivi di cui al comma 5, lettera  g)  sono  forniti  ai
maestri di sci dalla Regione con spese a carico di ciascun maestro. 
    8. Possono far parte del Collegio regionale i maestri di  sci  di
altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che  non
hanno aderito a quello di altra Regione. 
    9. Il Collegio regionale  dei  maestri  di  sci  dura  in  carica
quattro anni.