Art. 16 Collegio regionale dei maestri di sci 1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci; fanno parte del Collegio gli iscritti nell'Albo regionale. 2. Sono organi del Collegio: a) l'assemblea costituita da tutti gli iscritti all'Albo; b) il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio nel numero stabilito dal regolamento di cui alla lettera d) del comma 3; nel Consiglio direttivo e' assicurata la rappresentanza per la disciplina alpina, per quella di fondo e per quella dello snowboard; c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti. 3. L'assemblea: a) elegge il consiglio direttivo; b) approva annualmente il bilancio; c) elegge il componente del Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all'art. 15 della L. n. 81/1991; d) adotta i regolamenti per il funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo; e) si pronuncia su ogni questione posta dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. 4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 5. Il Consiglio direttivo del Collegio: a) svolge le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo professionale; b) vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale; c) applica le sanzioni disciplinari; d) collabora con le competenti autorita' regionali e designa i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, e le diverse componenti rappresentative; e) provvede agli adempimenti stabiliti dalla presente legge; f) stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo; g) indica le caratteristiche della divisa regionale e del distintivo della Regione Abruzzo nonche' le modalita' per l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale; h) cura le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri Stati, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci; i) esprime pareri su richiesta della Regione o di altre autorita' amministrative sull'ordinamento e sull'attivita' dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci e sul turismo invernale in genere; j) contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli per l'ambiente; k) nomina i componenti delle commissioni tecniche; propone i programmi dei corsi di formazione ed i criteri per le materie d'esame, da sottoporre all'approvazione della Regione; l) promuove le iniziative di carattere culturale e professionale per i maestri di sci. 6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 7. I distintivi di cui al comma 5, lettera g) sono forniti ai maestri di sci dalla Regione con spese a carico di ciascun maestro. 8. Possono far parte del Collegio regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione. 9. Il Collegio regionale dei maestri di sci dura in carica quattro anni.