Art. 18 
 
                            Scuole di sci 
 
    1. La scuola di sci e' un'organizzazione a base associativa,  cui
fanno capo piu' maestri di sci, per  esercitare  in  modo  coordinato
l'attivita' professionale. 
    2. La  Direzione  regionale  competente  in  materia  di  turismo
autorizza l'apertura delle scuole di sci, valutando la  richiesta  in
relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle localita'
interessate; ai sensi dell'art. 20 della  legge  7  agosto  1990,  n.
241(Nuove norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti   amministrativi)   il   silenzio
dell'Amministrazione   regionale   equivale   a   provvedimento    di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide,  se  l'Amministrazione  non  comunica   all'interessato   il
provvedimento di diniego entro sessanta giorni. 
    3. L'istanza per l'apertura delle scuole  di  sci  e'  presentata
allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive  (SUAP)  del  Comune
territorialmente competente e  contiene  l'indicazione  dei  seguenti
elementi: 
      a) denominazione della scuola; 
      b) avvenuta  adozione  di  statuti  e  regolamenti  ispirati  a
criteri di democraticita' e di effettiva partecipazione di tutti  gli
associati; 
      c) idoneita' ad operare per l'intera stagione invernale; 
      d) disponibilita' di una sede  adeguata  all'accoglienza  degli
utenti, con indicazione della sua ubicazione; 
      e)   idoneita'   a   prestare   assistenza   nelle   operazioni
straordinarie di soccorso; 
      f) disponibilita' a collaborare con  le  autorita'  scolastiche
per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello  sci  nelle
scuole di  ogni  ordine  e  grado,  nonche'  con  enti  ed  operatori
turistici  nelle  azioni  promozionali,  pubblicitarie  ed  operative
intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali;
per tali funzioni  le  scuole  di  sci  sono  ritenute  strutture  di
pubblica utilita'; 
      g) l'avvenuta stipulazione  di  una  polizza  di  assicurazione
contro i rischi per responsabilita' civile verso terzi. 
    4. L'istanza e' corredata della seguente documentazione: 
      a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente  la  scuola
con i relativi dati anagrafici; 
      b) verbale della riunione in cui e' stato nominato il direttore
che assume la funzione di rappresentante legale; 
      c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola; 
      d) copia della polizza di assicurazione. 
    5. La scuola di sci garantisce un'offerta di servizi per tutte le
specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di  sci  durante
l'apertura delle strutture. 
    6.  Per  migliorare  l'offerta  e  l'accoglienza  nelle  stazioni
invernali,  la  scuola  sci  puo'  attivare  servizi  ed   attivita',
strumentali al completamento dell'offerta, quali il nolo sci, l'asilo
neve ed altro. 
    7. I maestri possono far parte di una sola scuola di  sci,  fermo
restando il libero esercizio della professione. 
    8. All'esterno della  sede  della  scuola  e'  affissa  l'insegna
recante la dicitura «Scuola di sci», unitamente al logo della Regione
Abruzzo. 
    9. Nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione  equivale  ad
accoglimento della domanda,  la  Direzione  regionale  competente  in
materia  di  turismo  assume,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  le
determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli   articoli
21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990. 
    10. L'autorizzazione e', altresi', revocata se, trascorso un anno
dal suo rilascio, la scuola non ha ancora iniziato l'attivita' oppure
in caso di interruzione  dell'attivita'  che  si  protrae  oltre  una
stagione invernale. 
    11. Per garantire la funzionalita' e la continuita' del  servizio
turistico e per una maggiore sicurezza degli  utenti  le  concessioni
degli impianti scioviari, prevedono la messa a disposizione a  titolo
gratuito a favore  delle  scuole  di  sci  autorizzate  ed  i  liberi
professionisti in regola con gli adempimenti di legge, da  parte  dei
concessionari, di spazi  territoriali  delimitati  ad  esclusivo  uso
didattico, dotati di impianti di  manovra  o  similari,  quali  tapis
roulant, nonche'  di  un  piccolo  impianto  di  produzione  di  neve
programmata. 
    12. Le scuole di sci autorizzate entro  e  non  oltre  il  trenta
novembre  di  ciascun  anno,  comunicano  alla  Direzione   regionale
competente in materia di turismo, esclusivamente  le  variazioni  che
interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la
sede  ed  il  recapito,  gli  estremi  del  rinnovo   della   polizza
assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a  firma
del direttore, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola
sono  in  regola  con  la  normativa  sull'insegnamento  e  non  sono
componenti di altre scuole. 
    13.  Le  Scuole  di  sci,  operanti  nello  stesso   comprensorio
sciistico,  possono  attuare  iniziative  di   coordinamento   e   di
cooperazione per garantire uniformita'  nei  servizi  e  nell'offerta
all'utenza. 
    14. La Regione Abruzzo per le attivita' di vigilanza e  controllo
sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci, si avvale del
Collegio regionale.