Art. 18 Scuole di sci 1. La scuola di sci e' un'organizzazione a base associativa, cui fanno capo piu' maestri di sci, per esercitare in modo coordinato l'attivita' professionale. 2. La Direzione regionale competente in materia di turismo autorizza l'apertura delle scuole di sci, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle localita' interessate; ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se l'Amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni. 3. L'istanza per l'apertura delle scuole di sci e' presentata allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e contiene l'indicazione dei seguenti elementi: a) denominazione della scuola; b) avvenuta adozione di statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticita' e di effettiva partecipazione di tutti gli associati; c) idoneita' ad operare per l'intera stagione invernale; d) disponibilita' di una sede adeguata all'accoglienza degli utenti, con indicazione della sua ubicazione; e) idoneita' a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso; f) disponibilita' a collaborare con le autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali funzioni le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilita'; g) l'avvenuta stipulazione di una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilita' civile verso terzi. 4. L'istanza e' corredata della seguente documentazione: a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici; b) verbale della riunione in cui e' stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale; c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola; d) copia della polizza di assicurazione. 5. La scuola di sci garantisce un'offerta di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di sci durante l'apertura delle strutture. 6. Per migliorare l'offerta e l'accoglienza nelle stazioni invernali, la scuola sci puo' attivare servizi ed attivita', strumentali al completamento dell'offerta, quali il nolo sci, l'asilo neve ed altro. 7. I maestri possono far parte di una sola scuola di sci, fermo restando il libero esercizio della professione. 8. All'esterno della sede della scuola e' affissa l'insegna recante la dicitura «Scuola di sci», unitamente al logo della Regione Abruzzo. 9. Nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, la Direzione regionale competente in materia di turismo assume, se ne ricorrono i presupposti, le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990. 10. L'autorizzazione e', altresi', revocata se, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non ha ancora iniziato l'attivita' oppure in caso di interruzione dell'attivita' che si protrae oltre una stagione invernale. 11. Per garantire la funzionalita' e la continuita' del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti le concessioni degli impianti scioviari, prevedono la messa a disposizione a titolo gratuito a favore delle scuole di sci autorizzate ed i liberi professionisti in regola con gli adempimenti di legge, da parte dei concessionari, di spazi territoriali delimitati ad esclusivo uso didattico, dotati di impianti di manovra o similari, quali tapis roulant, nonche' di un piccolo impianto di produzione di neve programmata. 12. Le scuole di sci autorizzate entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano alla Direzione regionale competente in materia di turismo, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del direttore, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole. 13. Le Scuole di sci, operanti nello stesso comprensorio sciistico, possono attuare iniziative di coordinamento e di cooperazione per garantire uniformita' nei servizi e nell'offerta all'utenza. 14. La Regione Abruzzo per le attivita' di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci, si avvale del Collegio regionale.