Art. 19 Esercizio della libera professione 1. I maestri di sci, iscritti nell'Albo professionale della Regione Abruzzo, che esercitano la libera professione, comunicano, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, alla Direzione regionale competente in materia di turismo e al Collegio regionale, di essere in regola con la normativa fiscale ed assicurativa.