Art. 19 
 
                 Esercizio della libera professione 
 
    1. I maestri  di  sci,  iscritti  nell'Albo  professionale  della
Regione Abruzzo, che esercitano la  libera  professione,  comunicano,
entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, alla  Direzione
regionale competente in materia di turismo e al  Collegio  regionale,
di essere in regola con la normativa fiscale ed assicurativa.