Art. 2 
 
               Figura professionale del maestro di sci 
 
    1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo
non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed  a  gruppi  di
persone, le tecniche sciistiche nella  specifica  disciplina  per  la
quale  ha  ottenuto  l'iscrizione  all'Albo;  le   diverse   tecniche
sciistiche sono esercitate con i rispettivi attrezzi su piste di sci,
itinerari  sciistici,  skiweg,  percorsi  di  sci  fuori   pista   ed
escursioni sciistiche che non comportano difficolta' e che richiedono
l'uso di tecniche e di materiali alpinistici, quali corda, piccozza e
ramponi. 
    2. La Giunta Regionale, sentiti il Collegio Regionale dei maestri
di  sci  e  l'Associazione  Nazionale  Esercenti   Funiviari   (ANEF)
regionale, individua le aree sciistiche  attrezzate  da  destinare  a
campi scuola e snowpark, nonche' le caratteristiche  degli  itinerari
sciistici, skiweg, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche  sui
quali i maestri di sci svolgono la propria attivita'.