Art. 2 Figura professionale del maestro di sci 1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche nella specifica disciplina per la quale ha ottenuto l'iscrizione all'Albo; le diverse tecniche sciistiche sono esercitate con i rispettivi attrezzi su piste di sci, itinerari sciistici, skiweg, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche che non comportano difficolta' e che richiedono l'uso di tecniche e di materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi. 2. La Giunta Regionale, sentiti il Collegio Regionale dei maestri di sci e l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) regionale, individua le aree sciistiche attrezzate da destinare a campi scuola e snowpark, nonche' le caratteristiche degli itinerari sciistici, skiweg, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche sui quali i maestri di sci svolgono la propria attivita'.