Art. 20 
 
              Compenso per le prestazioni professionali 
 
    1. Il compenso per le prestazioni professionali  dei  maestri  di
sci e' pattuito al momento  dell'incarico  professionale  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle   infrastrutture   e   la   competitivita')   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
    2. I compensi sono diversificati per le lezioni individuali e per
quelle collettive, per le quali e' stabilito anche il numero  massimo
degli allievi. 
    3. Possono  essere  altresi'  praticati  compensi  agevolati  per
organizzazioni   sportive,    gruppi    scolastici,    nonche'    per
manifestazioni, gare di sci e per iniziative  volte  alla  diffusione
delle diverse discipline sciistiche.