Art. 20 Compenso per le prestazioni professionali 1. Il compenso per le prestazioni professionali dei maestri di sci e' pattuito al momento dell'incarico professionale secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 2. I compensi sono diversificati per le lezioni individuali e per quelle collettive, per le quali e' stabilito anche il numero massimo degli allievi. 3. Possono essere altresi' praticati compensi agevolati per organizzazioni sportive, gruppi scolastici, nonche' per manifestazioni, gare di sci e per iniziative volte alla diffusione delle diverse discipline sciistiche.