Art. 21 Sanzioni amministrative 1. L'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci e' equiparato all'insegnamento professionale. 2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali chiunque, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dello sci, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo la professione di maestro di sci anche in forma di accompagnamento, senza essere iscritto all'Albo professionale regionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 1.500,00. 3. Per la violazione degli obblighi previsti dal comma 4 dell'art. 15, e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 900,00. 4. L'esercizio abusivo dell'attivita' della scuola di sci comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 2.100,00. 5. Al Direttore della scuola di sci che svolge abusivamente l'attivita' e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 12.000,00. 6. Costituisce, altresi', esercizio abusivo dell'attivita' di scuola di sci lo svolgimento dell'attivita' di organizzazione, gestione, coordinamento ed insegnamento dello sci da parte di strutture associative o societarie non costituite come scuole di sci ai sensi dell'art. 18. 7. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni, che ne introitano i proventi, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dal Corpo Forestale dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale, previa convezione con la Regione.