Art. 21 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
    1.  L'accompagnamento  retribuito  di  clienti   sugli   sci   e'
equiparato all'insegnamento professionale. 
    2. Fermo restando quanto previsto dalle  norme  penali  chiunque,
pur  in  possesso  dell'abilitazione  all'insegnamento   dello   sci,
eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo la professione di  maestro
di sci anche in  forma  di  accompagnamento,  senza  essere  iscritto
all'Albo  professionale  regionale,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 1.500,00. 
    3.  Per  la  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  comma  4
dell'art. 15, e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da € 250,00 ad € 900,00. 
    4.  L'esercizio  abusivo  dell'attivita'  della  scuola  di   sci
comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una
somma da € 500,00 ad € 2.100,00. 
    5. Al Direttore della  scuola  di  sci  che  svolge  abusivamente
l'attivita' e' comminata la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
€ 3.000,00 ad € 12.000,00. 
    6. Costituisce, altresi',  esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
scuola  di  sci  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  organizzazione,
gestione,  coordinamento  ed  insegnamento  dello  sci  da  parte  di
strutture associative o societarie non costituite come scuole di  sci
ai sensi dell'art. 18. 
    7.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  sono  irrogate  dai
Comuni, che ne introitano  i  proventi,  dall'Arma  dei  Carabinieri,
dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dal Corpo Forestale
dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di  polizia  locale,
previa convezione con la Regione.