Art. 23 
 
                       Consorzi di scuole sci 
 
    1. La Regione riconosce il ruolo dei consorzi delle scuole di sci
per la promozione  degli  sport  invernali,  dell'immagine  turistica
regionale e per la valorizzazione del patrimonio montano. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione: 
      a)  riconosce  ai  consorzi  il   patrocinio   gratuito   delle
manifestazioni dagli stessi organizzate; 
      b) puo' concedere, attraverso la Direzione  competente  per  il
turismo, contributi nel rispetto della normativa europea sugli  aiuti
d'importanza minore (de minimis) per iniziative di  promozione  della
pratica dello sci e di miglioramento  infrastrutturale  delle  scuole
consorziate, nonche' per la promozione del  territorio  sciistico  di
appartenenza.