Art. 23 Consorzi di scuole sci 1. La Regione riconosce il ruolo dei consorzi delle scuole di sci per la promozione degli sport invernali, dell'immagine turistica regionale e per la valorizzazione del patrimonio montano. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione: a) riconosce ai consorzi il patrocinio gratuito delle manifestazioni dagli stessi organizzate; b) puo' concedere, attraverso la Direzione competente per il turismo, contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti d'importanza minore (de minimis) per iniziative di promozione della pratica dello sci e di miglioramento infrastrutturale delle scuole consorziate, nonche' per la promozione del territorio sciistico di appartenenza.