Art. 3 Albo regionale dei maestri di sci 1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di maestro di sci sul territorio regionale e' iscritto nell'Albo regionale dei maestri di sci. 2. L'Albo regionale e' tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo ed e' suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai maestri di sci.