Art. 3 
 
                  Albo regionale dei maestri di sci 
 
    1. Chi intende esercitare stabilmente la professione  di  maestro
di sci sul territorio regionale e' iscritto nell'Albo  regionale  dei
maestri di sci. 
    2. L'Albo regionale e' tenuto dal Collegio regionale dei  maestri
di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo ed e'  suddiviso  in
elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai  maestri  di
sci.