Art. 8 Ammissione ai corsi di formazione 1. I candidati che superano la prova pratica presentano istanza per l'ammissione ai corsi di formazione di cui all'art. 5. 2. Nell'istanza il richiedente dichiara: a) di avere l'idoneita' psicofisica all'insegnamento dello sci, certificata dalla ASL; b) di non avere riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, se non e' intervenuta la riabilitazione; c) di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione al corso, documentato dalla ricevuta del versamento; d) di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilita' civile per l'intera durata del corso di formazione. 3. La quota di partecipazione e' stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota e' commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di formazione.