Art. 8 
 
                  Ammissione ai corsi di formazione 
 
    1. I candidati che superano la prova pratica  presentano  istanza
per l'ammissione ai corsi di formazione di cui all'art. 5. 
    2. Nell'istanza il richiedente dichiara: 
      a) di avere l'idoneita' psicofisica all'insegnamento dello sci,
certificata dalla ASL; 
      b) di  non  avere  riportato  condanne  penali  che  comportano
l'interdizione,   anche   se   temporanea,    dall'esercizio    delle
professioni, se non e' intervenuta la riabilitazione; 
      c)  di  aver   effettuato   il   pagamento   della   quota   di
partecipazione al corso, documentato dalla ricevuta del versamento; 
      d) di aver stipulato una polizza assicurativa per  infortuni  e
responsabilita' civile per l'intera durata del corso di formazione. 
    3.  La  quota  di  partecipazione  e'  stabilita   dalla   Giunta
regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota
e' commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento  dei  corsi  di
formazione.