Art. 9 Validita' dell'iscrizione all'Albo regionale ed aggiornamento professionale 1. L'iscrizione nell'Albo regionale ha validita' triennale. 2. I maestri di sci iscritti all'Albo annualmente versano la quota stabilita dal Collegio regionale dei maestri di sci ai sensi dell'art. 16 e presentano certificato di idoneita' psicofisica all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL. 3. In caso di mancato versamento della quota, di mancata presentazione del certificato, ovvero di mancata presentazione dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale il Collegio regionale dei maestri di sci dispone, previa diffida, la cancellazione dall'Albo regionale. 4. La mancata partecipazione al corso di aggiornamento professionale per motivato impedimento comporta l'obbligo di frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, ferma restando l'iscrizione all'Albo regionale. 5. Gli istruttori nazionali di sci e gli allenatori federali possono presentare, come titolo equivalente, l'attestato di frequenza del corso tenuto dalla FISI per il loro aggiornamento; sono altresi' equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione nello sci, se svolti dalle Regioni o dalla FISI. 6. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta Regionale, sentito il Collegio regionale, anche in compartecipazione con altre Regioni. 7. La quota di partecipazione ai corsi di aggiornamento e' stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota e' commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi.