Art. 9 
 
            Validita' dell'iscrizione all'Albo regionale 
                   ed aggiornamento professionale 
 
    1. L'iscrizione nell'Albo regionale ha validita' triennale. 
    2. I maestri di sci  iscritti  all'Albo  annualmente  versano  la
quota stabilita dal Collegio regionale dei maestri di  sci  ai  sensi
dell'art.  16  e  presentano  certificato  di  idoneita'  psicofisica
all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL. 
    3.  In  caso  di  mancato  versamento  della  quota,  di  mancata
presentazione  del  certificato,  ovvero  di  mancata   presentazione
dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento  professionale
il Collegio regionale dei maestri di sci dispone, previa diffida,  la
cancellazione dall'Albo regionale. 
    4.  La  mancata  partecipazione   al   corso   di   aggiornamento
professionale  per  motivato  impedimento   comporta   l'obbligo   di
frequentare  quello   immediatamente   successivo   alla   cessazione
dell'impedimento, ferma restando l'iscrizione all'Albo regionale. 
    5. Gli istruttori nazionali di  sci  e  gli  allenatori  federali
possono presentare, come titolo equivalente, l'attestato di frequenza
del corso tenuto dalla FISI per il loro aggiornamento; sono  altresi'
equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione
nello sci, se svolti dalle Regioni o dalla FISI. 
    6.  I  corsi  di  aggiornamento  sono  istituiti   dalla   Giunta
Regionale, sentito il Collegio regionale, anche in  compartecipazione
con altre Regioni. 
    7. La quota  di  partecipazione  ai  corsi  di  aggiornamento  e'
stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio  regionale;  la
quota e' commisurata agli  oneri  previsti  per  lo  svolgimento  dei
corsi.