Art. 14 
 
               Organizzazione della formazione formale 
 
    1. Per ogni anno di apprendistato e' previsto un  numero  di  ore
obbligatorie  di  formazione  formale:  per  l'apprendistato  per  la
qualifica  complessivamente  almeno  1.200  ore  in  tre  anni;   per
l'apprendistato per il diploma professionale complessivamente  almeno
1.600 ore in quattro anni. 
    2. Nel caso dell'apprendistato per  la  qualifica  la  formazione
formale  di  regola  viene  realizzata  dalle  scuole   professionali
provinciali.  Al  quarto  anno  dell'apprendistato  per  il   diploma
professionale,  almeno  160  ore  di   formazione   formale   vengono
realizzate dalle scuole professionali. 
    3. La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce le
forme ammissibili di formazione formale extrascolastica. 
    4. L'iscrizione alla scuola professionale  avviene  d'ufficio  in
base al contratto di apprendistato. 
    5. L'insegnamento presso la scuola professionale  si  svolge  con
forme organizzative diversificate.  Queste  vengono  definite  previa
consultazione  delle  parti  sociali,  tenendo   conto   delle   loro
specifiche esigenze. 
    6. Nel caso di apprendisti o apprendiste con diagnosi  funzionale
e con un programma individuale e'  possibile  aumentare,  nell'ambito
della prevista durata dell'apprendistato,  il  numero  delle  ore  di
insegnamento nei corsi a blocco o nei corsi annuali, a condizione che
sia previsto da accordi delle parti sociali. 
    7. Per le professioni oggetto di apprendistato, per le  quali  in
ambito  provinciale  non  puo'   essere   garantita   la   formazione
scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente in un'altra
provincia o regione d'Italia o all'estero.