Art. 19 Obiettivi, eta' minima e massima 1. Possono essere assunte in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, le persone di eta' compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Per le persone in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'. Il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato anche da coloro che hanno concluso scuole di formazione professionale. 2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata dell'apprendistato e la modalita' di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecniche e specifiche, in funzione dei profili professionali stabiliti. 3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilita' dell'azienda, e' integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda. Questa e' finalizzata all'acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. La Giunta provinciale stabilisce, sentite le parti sociali, gli standard minimi per l'obbligatoria offerta formativa pubblica.