Art. 19 
 
                  Obiettivi, eta' minima e massima 
 
    1. Possono essere  assunte  in  tutti  i  settori  di  attivita',
pubblici    o    privati,    con    contratto    di     apprendistato
professionalizzante   per   il   conseguimento   di   una   qualifica
professionale a fini contrattuali, le persone di eta' compresa tra  i
18 anni e i 29 anni. Per le persone  in  possesso  di  una  qualifica
professionale il contratto di apprendistato professionalizzante  puo'
essere stipulato a partire  dal  diciassettesimo  anno  di  eta'.  Il
contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere  stipulato
anche  da  coloro   che   hanno   concluso   scuole   di   formazione
professionale. 
    2.  Gli  accordi  interconfederali  e  i   contratti   collettivi
stabiliscono  la  durata  dell'apprendistato  e   la   modalita'   di
erogazione  della  formazione  per  l'acquisizione  delle  competenze
tecniche  e  specifiche,  in  funzione  dei   profili   professionali
stabiliti. 
    3. La formazione di tipo  professionalizzante,  svolta  sotto  la
responsabilita' dell'azienda,  e'  integrata  dall'offerta  formativa
pubblica,  interna  o  esterna  all'azienda.  Questa  e'  finalizzata
all'acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore
complessivo non superiore a 120 ore per la durata  del  triennio.  La
Giunta provinciale stabilisce, sentite le parti sociali, gli standard
minimi per l'obbligatoria offerta formativa pubblica.