Art. 20 
 
     Apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo 
 
    1. D'intesa con le parti  sociali,  la  Giunta  provinciale  puo'
prevedere  profili  formativi  con  ordinamento  formativo.  Un  tale
profilo  sara'  registrato  nella  terza  sezione  dell'elenco  delle
professioni oggetto di apprendistato. 
    2. L'assessore/l'assessora competente in materia di apprendistato
stabilisce il relativo ordinamento formativo, in accordo con le parti
sociali o nel relativo settore a livello provinciale.