Art. 20 Apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo 1. D'intesa con le parti sociali, la Giunta provinciale puo' prevedere profili formativi con ordinamento formativo. Un tale profilo sara' registrato nella terza sezione dell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato. 2. L'assessore/l'assessora competente in materia di apprendistato stabilisce il relativo ordinamento formativo, in accordo con le parti sociali o nel relativo settore a livello provinciale.