Art. 22 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Per i lavoratori/le lavoratrici in mobilita',  assunti/assunte
con contratto di apprendistato, devono essere rispettati gli standard
formativi  previsti  dalla  Provincia   per   i   diversi   tipi   di
apprendistato. 
    2. Gli standard per la formazione aziendale di  cui  all'art.  8,
comma 3, sono ritenuti rispettati per  le  aziende  che,  al  momento
dell'entrata  in  vigore  della   presente   legge,   dispongano   di
un'autorizzazione all'assunzione di  apprendisti/apprendiste  di  cui
all'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n.  2,  riguardante
la relativa professione oggetto di apprendistato. 
    3. Fino all'avvenuta comunicazione del  rapporto  d'apprendistato
di cui all'art. 3  della  presente  legge,  il  datore  di  lavoro/la
datrice  di  lavoro  deve  trasmettere   copia   del   contratto   di
apprendistato  alla  ripartizione  provinciale  competente  entro  30
giorni dall'assunzione dell'apprendista. Se questo non avviene  entro
il termine prescritto, il datore di lavoro/la datrice  di  lavoro  e'
soggetto/soggetta al pagamento di una sanzione  pecuniaria  da  75,00
euro fino a 450,00 euro. L'importo della sanzione  e'  ridotto  della
meta' se il ritardo non supera i 30 giorni. 
    4. Fino all'approvazione degli  ordinamenti  formativi  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 20  gli  ordinamenti  formativi,  i
programmi didattici ed i piani formativi aziendali vigenti mantengono
la loro  validita'.  Per  i  contratti  di  apprendistato  in  corso,
nell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato sono stabiliti
i termini transitori e finali.