Art. 25 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa gia' disposti in bilancio sulle unita' previsionali di base 05100, 05103, 05105 e 05115 a carico dell'esercizio 2012 e autorizzati per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall'art. 24. 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con la legge finanziaria annuale.