Art. 25 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
    1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente  legge  si
provvede con gli stanziamenti di  spesa  gia'  disposti  in  bilancio
sulle unita' previsionali di base  05100,  05103,  05105  e  05115  a
carico dell'esercizio 2012 e autorizzati per gli  interventi  di  cui
alle leggi abrogate dall'art. 24. 
    2. La spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari  e'
stabilita con la legge finanziaria annuale.