Art. 26 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare in funzione di legge provinciale. 
      Bolzano, 4 luglio 2012 
 
                             DURNWALDER