Art. 9 
 
        Obblighi del datore di lavoro/della datrice di lavoro 
 
    1. Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente,  il
datore/la datrice di lavoro e' tenuto/tenuta a: 
      a)  garantire  la  formazione  conforme  al  quadro   formativo
aziendale; 
      b) formare personalmente  l'apprendista  oppure  incaricare  un
formatore/una formatrice della formazione in azienda; il formatore/la
formatrice deve in ogni caso possedere i requisiti di cui all'art. 8,
comma 3, lettera a); 
      c) esonerare l'apprendista dal  lavoro  per  le  lezioni  della
scuola professionale e per  l'esame  di  fine  apprendistato  nonche'
verificare la regolarita' della frequenza della scuola professionale; 
      d) erogare in azienda la prevista formazione formale; 
      e) su richiesta, informare chi esercita la potesta' e la scuola
professionale sull'andamento dell'apprendimento dell'apprendista; 
      f)  in  caso  di  risoluzione  anticipata  del   contratto   di
apprendistato, documentare le competenze acquisite dall'apprendista.