Art. 9 Obblighi del datore di lavoro/della datrice di lavoro 1. Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, il datore/la datrice di lavoro e' tenuto/tenuta a: a) garantire la formazione conforme al quadro formativo aziendale; b) formare personalmente l'apprendista oppure incaricare un formatore/una formatrice della formazione in azienda; il formatore/la formatrice deve in ogni caso possedere i requisiti di cui all'art. 8, comma 3, lettera a); c) esonerare l'apprendista dal lavoro per le lezioni della scuola professionale e per l'esame di fine apprendistato nonche' verificare la regolarita' della frequenza della scuola professionale; d) erogare in azienda la prevista formazione formale; e) su richiesta, informare chi esercita la potesta' e la scuola professionale sull'andamento dell'apprendimento dell'apprendista; f) in caso di risoluzione anticipata del contratto di apprendistato, documentare le competenze acquisite dall'apprendista.