Art. 2 
 
Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000,  n.  12,  «Autonomia
                            delle scuole» 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 29 giugno 2000,
n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «4. L'orario complessivo del curricolo e  quello  destinato  alle
singole discipline e attivita' sono organizzati in  modo  flessibile,
anche  sulla  base  di  una  programmazione  plurisettimanale,  fermo
restando il rispetto del monte ore annuale previsto  per  le  singole
discipline e attivita'  obbligatorie  nonche'  l'articolazione  delle
lezioni in cinque giorni settimanali, salvo che la Giunta provinciale
autorizzi l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali.»