Art. 2 Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, «Autonomia delle scuole» 1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «4. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attivita' sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attivita' obbligatorie nonche' l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, salvo che la Giunta provinciale autorizzi l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali.»