Art. 2 Modifiche all'articolo 1-quater della legge regionale n. 52/2006 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-quater della legge regionale n. 52/2006 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 1-bis sono stimate in € 1.400.000,00 per l'anno 2012, € 3.800.000,00 per l'anno 2013 ed € 5.000.000,00 per l'anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell'UPB di entrata 111 «Imposte e tasse» del bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 -2014, annualita' 2013 e 2014. 1-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, al bilancio di previsione per l'anno 2012 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualita' 2013 e 2014, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza: Anno 2012 in diminuzione, UPB 111 di entrata «Imposte e tasse», € 1.400.000,00; in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi - Spese correnti», € 1.400.000,00. Anno 2013 in diminuzione, UPB 111 di entrata «Imposte e tasse», € 3.800.000,00; in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi - Spese correnti», € 3.800.000,00. Anno 2014 in diminuzione, UPB 111 di entrata «Imposte e tasse», € 5.000.000,00; in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi - Spese correnti», € 5.000.000,00. 1-quater. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 aprile 2012 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2012. (Omissis).