Art. 2 
 
  Modifiche all'articolo 1-quater della legge regionale n. 52/2006 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-quater della  legge  regionale
n. 52/2006 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi
2-bis e 2-quater dell'articolo 1-bis sono stimate  in  € 1.400.000,00
per l'anno 2012, € 3.800.000,00 per l'anno 2013 ed € 5.000.000,00 per
l'anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell'UPB di entrata  111
«Imposte e tasse» del bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio
pluriennale a legislazione vigente  2012  -2014,  annualita'  2013  e
2014. 
      1-ter. Ai fini della copertura degli  oneri  di  cui  al  comma
1-bis, al bilancio di previsione  per  l'anno  2012  ed  al  bilancio
pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualita' 2013 e 2014,
sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza
e cassa e per sola competenza: 
      Anno 2012 
        in  diminuzione,  UPB  111  di  entrata  «Imposte  e  tasse»,
€ 1.400.000,00; 
        in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi  -  Spese  correnti»,
€ 1.400.000,00. 
      Anno 2013 
        in  diminuzione,  UPB  111  di  entrata  «Imposte  e  tasse»,
€ 3.800.000,00; 
        in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi  -  Spese  correnti»,
€ 3.800.000,00. 
      Anno 2014 
        in  diminuzione,  UPB  111  di  entrata  «Imposte  e  tasse»,
€ 5.000.000,00; 
        in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi  -  Spese  correnti»,
€ 5.000.000,00. 
      1-quater. Agli oneri relativi agli esercizi  successivi  si  fa
fronte con legge di bilancio.». 
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 11 aprile 2012 
 
                                ROSSI 
 
    La presente legge e'  stata  approvata  dal  Consiglio  regionale
nella seduta del 4 aprile 2012. 
    (Omissis).