Art. 3 Procedimento di nomina e insediamento della commissione 1. Entro i sessanta giorni precedenti la cessazione della commissione regionale, il Presidente della Giunta regionale richiede la designazione degli esperti di cui all'art. 2, comma 2, e la designazione del rappresentarne di cui all'art. 2, comma 3, che sono effettuate nei trenta giorni successivi. 2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione, provvedendo alla nomina dei membri di cui all'art. 2, commi 2 c 3, e ne convoca la prima seduta. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina dei membri di cui all'art. 2, comma 2.