Art. 3 
 
       Procedimento di nomina e insediamento della commissione 
 
    1.  Entro  i  sessanta  giorni  precedenti  la  cessazione  della
commissione regionale, il Presidente della Giunta regionale  richiede
la designazione degli esperti di  cui  all'art.  2,  comma  2,  e  la
designazione del rappresentarne di cui all'art. 2, comma 3, che  sono
effettuate nei trenta giorni successivi. 
    2. Entro quindici giorni dal ricevimento  delle  designazioni  di
cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale  costituisce  la
commissione, provvedendo alla nomina dei membri di  cui  all'art.  2,
commi 2 c 3, e ne convoca  la  prima  seduta.  Nel  caso  di  inutile
decorso del termine di trenta giorni di cui  al  comma  1,  trascorsi
quindici giorni dalla scadenza  dello  stesso,  il  Presidente  della
Giunta regionale provvede comunque alla  nomina  dei  membri  di  cui
all'art. 2, comma 2.