Art. 4 
 
            Modalita' di funzionamento della commissione 
 
    1. Nel corso della prima seduta, la commissione: 
    a) nomina il presidente fra i membri di diritto di  cui  all'art.
2, comma 1; 
    b) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento. 
    2.  I  pareri  della  commissione  sono  approvati  con  il  voto
favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale
il voto del presidente. 
    3. Le sedute della commissione sono valide  con  la  presenza  di
almeno sei membri. 
    4. Della convocazione della  seduta  della  commissione  e'  dato
avviso alla provincia e al comune nel cui territorio sono situati gli
immobili, o le aree, oggetto del procedimento per la proposta di  cui
all'art. 5; provincia e comune possono partecipare alla seduta  senza
diritto di voto. 
    5. La Regione fornisce la sede della commissione ed  il  supporto
tecnico-organizzativo per il funzionamento della commissione stessa. 
    6. Ai membri della commissione di cui all'art. 2, comma  2,  sono
attribuiti: 
    a) un gettone di presenza di euro 30,00,  per  ogni  giornata  di
partecipazione alle sedute della commissione; 
    b)  i  rimborsi  delle  spese  di   missione,   determinati   con
riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.