Art. 4 Modalita' di funzionamento della commissione 1. Nel corso della prima seduta, la commissione: a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all'art. 2, comma 1; b) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento. 2. I pareri della commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno sei membri. 4. Della convocazione della seduta della commissione e' dato avviso alla provincia e al comune nel cui territorio sono situati gli immobili, o le aree, oggetto del procedimento per la proposta di cui all'art. 5; provincia e comune possono partecipare alla seduta senza diritto di voto. 5. La Regione fornisce la sede della commissione ed il supporto tecnico-organizzativo per il funzionamento della commissione stessa. 6. Ai membri della commissione di cui all'art. 2, comma 2, sono attribuiti: a) un gettone di presenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione; b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.