Art. 10 Periodo di osservazione 1. Il periodo di osservazione e' il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. 2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorita' giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali. 4. Il deposito di salme di cui al comma 3, e' gratuito e non puo' essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attivita' funebre. 5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma puo' essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: a) alla sala del commiato; b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune; c) all'abitazione propria dei familiari; d) alla casa funeraria. 6. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresi' parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado. 7. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere e' stato trasferito per l'osservazione. 8. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti. 9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune puo' disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.