Art. 10 
 
                       Periodo di osservazione 
 
    1. Il periodo di osservazione e' il periodo in  cui  il  cadavere
viene mantenuto  in  condizioni  tali  da  non  ostacolare  eventuali
manifestazioni di vita e durante il quale viene  assicurata  adeguata
sorveglianza. 
    2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del  decesso  e
scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto  dall'art.  8  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 
    3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in  luoghi  pubblici  o
comunque in luoghi non idonei  per  lo  svolgimento  del  periodo  di
osservazione, ovvero quando sia richiesto il  riscontro  diagnostico,
l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorita' giudiziaria,
le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie  di  ricovero
pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali. 
    4. Il deposito di salme di cui al comma 3, e' gratuito e non puo'
essere dato in gestione ad operatori  pubblici  o  privati  esercenti
l'attivita' funebre. 
    5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo  familiare
del defunto, la salma puo' essere trasportata per lo svolgimento  del
periodo di osservazione, dal luogo del decesso: 
      a) alla sala del commiato; 
      b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune; 
      c) all'abitazione propria dei familiari; 
      d) alla casa funeraria. 
    6. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si  intende
la  famiglia  costituita  dai  coniugi   e   dai   figli   legittimi,
legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con
loro conviventi.  Fanno  altresi'  parte  del  nucleo  familiare  gli
ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino  al  terzo
grado. 
    7.  L'impresa  funebre  che  esegue  il  trasferimento   comunica
tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico  necroscopo
la nuova sede ove il cadavere e' stato trasferito per l'osservazione. 
    8. Le spese per il trasporto della salma ai  sensi  del  comma  5
sono a carico dei richiedenti. 
    9.  Per  motivi  di  interesse  pubblico  e  in  caso  di  eventi
eccezionali, il Comune  puo'  disporre  l'utilizzo  di  spazi  presso
strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori,  per
deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.