Art. 11 Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane 1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorita' comunali che ne danno subito comunicazione all'autorita' giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.