Art. 11 
 
     Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane 
 
    1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di
resti mortali o  di  ossa  umane,  chi  ne  fa  la  scoperta  informa
immediatamente  le   Autorita'   comunali   che   ne   danno   subito
comunicazione  all'autorita'  giudiziaria,  a  quella   di   pubblica
sicurezza e alla ASL.