Art. 12 
 
Prelievo di cornea a scopo di trapianto  terapeutico  e  utilizzo  di
                  cadaveri per finalita' di studio 
 
    1. Per consentire il prelievo di cornea  presso  l'abitazione  in
cui e' avvenuto  il  decesso  di  persona  che  abbia  dichiarato  la
volonta' di donare gli organi, i  congiunti  o  conviventi  ne  danno
immediata comunicazione alla ASL. 
    2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto  l'utilizzo
del  proprio  cadavere  per   finalita'   di   studio,   ricerca   ed
insegnamento,  i  congiunti  o  conviventi  ne  danno   comunicazione
all'ufficiale di  stato  civile,  che  rilascia  l'autorizzazione  al
trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.