Art. 12 Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalita' di studio 1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui e' avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volonta' di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL. 2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalita' di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.