Art. 13 Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri 1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. 2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalita' compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanita' Pubblica delle ASL, qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.