Art. 13 
 
    Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri 
 
    1. Gli  obitori  cimiteriali  o  di  presidi  ospedalieri  devono
rispettare  i  requisiti  minimi  strutturali,  impiantistici  e   di
attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. 
    2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli  obitori  e
sulla loro funzionalita' compete al Direttore Sanitario di  Presidio,
in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del  Servizio
di  Igiene  Epidemiologia  e  Sanita'  Pubblica  delle  ASL,  qualora
l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.