Art. 14 Imbalsamazione 1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorita' comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanita' Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte. 2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuera'. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanita' Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni. 4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattivita' o di malattie infettive.