Art. 14 
 
                           Imbalsamazione 
 
    1. I trattamenti di imbalsamazione del  cadavere  possono  essere
richiesti dai coniugi, dai figli  legittimi,  legittimati,  naturali,
riconosciuti  ed  adottivi  ovvero  dagli  ascendenti,   discendenti,
collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo
che sia stata rilasciata  l'autorizzazione  da  parte  dell'Autorita'
comunale, previo parere della ASL,  Servizio  di  Medicina  Legale  e
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanita' Pubblica, non  prima  che
sia trascorso il periodo di osservazione della morte. 
    2.  La  richiesta  di  autorizzazione  all'imbalsamazione   viene
presentata al Comune e  alla  ASL  competente  per  territorio.  Deve
essere  corredata  dalla  dichiarazione  di  un  medico,   legalmente
abilitato all'esercizio  professionale,  incaricato  dell'operazione,
che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo  e  l'ora
in cui la effettuera'. Deve essere inoltre corredata dal  certificato
del medico necroscopo  e  dal  certificato  del  medico  curante  che
esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 
    3. I Servizi di Medicina Legale  e  di  Igiene,  Epidemiologia  e
Sanita' Pubblica della ASL, rilasciano  il  parere  di  competenza  e
assicurano la vigilanza sulle operazioni. 
    4. Sono vietate le  operazioni  di  imbalsamazione  sui  cadaveri
portatori di radioattivita' o di malattie infettive.