Art. 15 
 
                            Tanatocosmesi 
 
    1. I trattamenti di  tanatocosmesi  possono  essere  eseguiti  su
richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione  di  cui
all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica  di  cui
all'art. 8.