Art. 16 Trasferimento di salma 1. Il trasferimento di salma e' previsto: a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione; b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso. 2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma puo' essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10. 3. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea e' disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo. 4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove e' avvenuto il decesso puo' autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere. 5. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il medico necroscopo puo' autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui e' avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio. 6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale. 7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui e' destinata la salma e alla ASL competente per territorio. 8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui e' avvenuto il decesso, purche' nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui e' destinata la salma e alla ASL competente per territorio.