Art. 16 
 
                       Trasferimento di salma 
 
    1. Il trasferimento di salma e' previsto: 
      a) nei  casi  di  decesso  in  luoghi  pubblici  e  decesso  in
abitazioni inadatte per l'osservazione; 
      b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare  di  cui  al
comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di  osservazione
diverso dal luogo del decesso. 
    2. Qualora il  decesso  avvenga  in  abitazioni  non  idonee  per
l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata
presso il deposito di osservazione o  l'obitorio  comunale  (art.  12
decreto del Presidente della Repubblica  n.  285/1990)  o  presso  il
servizio mortuario delle strutture ospedaliere  pubbliche  o  private
accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma
puo' essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso  le
strutture di cui al comma 5 dell'art. 10. 
    3. Il trasporto  della  salma  da  un'abitazione  non  idonea  e'
disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di  morte  o
dal medico necroscopo. 
    4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo  familiare
di cui al comma 6 dell'art. 10, il Direttore Sanitario  dell'Ospedale
dove e' avvenuto il decesso puo'  autorizzare  il  trasporto  di  una
salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato,  alle
case  funerarie,  all'obitorio  comunale,  alla  propria  abitazione;
l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni
della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e  al  luogo  da
raggiungere. 
    5. Su richiesta dei componenti il  nucleo  familiare  di  cui  al
comma 6 dell'art.  10,  il  medico  necroscopo  puo'  autorizzare  il
trasporto di una salma dall'abitazione in cui e' avvenuto il  decesso
alle strutture per il commiato, alla casa  funeraria  o  all'obitorio
comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene
anche  prima  delle  quindici  ore;   resta   fermo   il   successivo
accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima  ora  da
parte del medico necroscopo competente per territorio. 
    6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve
essere riposta in un  contenitore  impermeabile,  non  sigillato,  in
condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e  che
comunque  non  siano  di  pregiudizio  per  la  salute  pubblica.  Il
trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale
qualificato, che redige un apposito verbale. 
    7.  Salvo  il  caso  di  trasporto  in  abitazione  privata,   il
Responsabile  della  Struttura  ricevente  o  suo  delegato  registra
l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di  partenza,
dell'orario di arrivo, dell'addetto al  trasporto  e  trasmette  tali
informazioni  al  Comune  cui  e'  destinata  la  salma  e  alla  ASL
competente per territorio. 
    8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso  da  quello
in cui e' avvenuto il  decesso,  purche'  nell'ambito  della  Regione
Abruzzo, i soggetti  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5  che  rilasciano
l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una  copia
della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui e' destinata  la
salma e alla ASL competente per territorio.