Art. 17 
 
                        Trasporto di cadavere 
 
    1. Costituisce trasporto di cadavere  il  suo  trasferimento  dal
luogo del  decesso  o  del  rinvenimento  all'obitorio,  alla  camera
mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per  il  commiato,  al
luogo prescelto per le onoranze  compresa  l'abitazione  privata,  al
cimitero o al crematorio  o  dall'uno  all'altro  di  questi  luoghi.
Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle
cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione,  il
trasporto deve avvenire con le medesime  modalita'  indicate  per  le
salme di cui al comma 6, dell'art. 16. 
    2. Il trasporto di cadavere e' autorizzato,  ove  possibile,  con
unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati,
dal Comune ove e' avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune
di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro  Comune.  Il
Comune deve acquisire il  nulla  osta  al  trasporto  rilasciato  dal
medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8. 
    3. Ogni cadavere, trascorso il periodo  di  osservazione  di  cui
all'art. 10, qualunque sia la sua destinazione, e'  chiuso  in  cassa
individuale; la madre e il  neonato,  deceduti  in  concomitanza  del
parto, possono essere chiusi nella stessa cassa. 
    4. Il cadavere  deve  essere  collocato  in  una  bara  avente  i
requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto  e  al  destino
del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea
auto funebre e deve essere effettuato da personale  qualificato,  nel
rispetto delle vigenti norme in materia  di  tutela  della  salute  e
sicurezza dei lavoratori. 
    5.  L'esatto  adempimento  delle  procedure  di  chiusura  e   di
confezionamento dei feretri e' delegato all'incaricato del trasporto.
L'incaricato redige un verbale dell'operazione  eseguita  e  dichiara
l'identita' del  defunto  e  il  corretto  adempimento  di  tutte  le
procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e
al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento  di
accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di  autorizzazione
del Comune  dove  e'  avvenuto  il  decesso,  per  il  trasporto,  il
seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve
essere annotato il ricevimento del feretro da parte del  servizio  di
custodia cimiteriale in caso di sepoltura. 
    6. In caso di trasporto di cadaveri all'estero  si  applicano  le
norme  vigenti  (articoli  27  e  29  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 285/1990). 
    7. I trattamenti antiputrefattivi sono  disciplinati  dal  medico
necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilita' e vigilanza  e
devono essere limitati ai casi di effettiva necessita'. 
    8. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo
della doppia cassa di cui all'art.  30  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 285/1990 puo' essere assolto con l'utilizzo di un
involucro di materiale biodegradabile,  da  porre  all'interno  della
cassa di  legno,  che  garantisca  l'impermeabilita'  del  fondo  del
feretro per un periodo  sufficiente  all'assolvimento  della  pratica
funeraria prescelta.