Art. 17 Trasporto di cadavere 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalita' indicate per le salme di cui al comma 6, dell'art. 16. 2. Il trasporto di cadavere e' autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove e' avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8. 3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10, qualunque sia la sua destinazione, e' chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa. 4. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 5. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri e' delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identita' del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove e' avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura. 6. In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (articoli 27 e 29 decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990). 7. I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilita' e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessita'. 8. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 puo' essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilita' del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.