Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini della presente legge si intende per: 
      a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica  titolare  o
dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad  impresa
funebre preventivamente  autorizzata  ad  eseguire  il  trasporto  di
feretri; 
      b) attivita' funebre: servizio che  comprende  ed  assicura  le
seguenti prestazioni: 
        1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso
su mandato dei familiari; 
        2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri; 
        3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; 
        4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi,  di
ossa e di ceneri secondo le modalita' indicate nella presente legge; 
        5) recupero di  cadaveri  o  resti  mortali  su  disposizione
dell'autorita' giudiziaria da luoghi pubblici o privati; 
      c) autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso  specifico  per
il trasporto di salme o cadaveri; 
      d) autopsia: accertamento delle cause e  dei  mezzi  che  hanno
determinato la morte  o  di  altri  fatti  riguardanti  il  cadavere,
disposto dall'autorita' giudiziaria; 
      e) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere; 
      f) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia
stata accertata la morte; 
      g) casa funeraria: luogo dove assicurare le  attivita'  proprie
delle strutture per  il  commiato,  l'osservazione  del  cadavere,  i
trattamenti  conservativi,  i  trattamenti  di  tanatocosmesi  e   la
custodia e l'esposizione del cadavere; 
      h) cassetta resti ossei: contenitore di ossa  o  resti  mortali
assimilabili; 
      i) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa  o
di resti mortali assimilabili  o  di  esiti  di  fenomeni  cadaverici
trasformativi-conservativi; 
      j) cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri; 
      k) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane
e di memoria storica per la collettivita'; 
      l) cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato
di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma,  atto
ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia  contro
la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica; 
      m) cofano  -  contenitore  di  zinco:  rivestimento,  di  norma
interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione; 
      n) colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per
la collocazione di un feretro, una o piu' urne cinerarie, una o  piu'
cassette di resti ossei; 
      o)  cremazione:  riduzione  in  ceneri  del   feretro   o   del
contenitore  di  parti  anatomiche  riconoscibili  o  dell'esito   di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa; 
      p) deposito di osservazione:  luogo  nel  quale  mantenere  una
salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per  la  durata  del
periodo di osservazione; 
      q) dispersione: versamento del contenuto di  un'urna  cineraria
in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o
all'esterno del cimitero, in natura; 
      r) esiti di fenomeni cadaverici  trasformativi:  trasformazione
di  cadavere  o  parte  di   esso   in   adipocera,   mummificazione,
corificazione; 
      s)  feretro:  insieme  della  bara  e  del  cadavere  in   essa
contenuto; 
      t) impresa funebre o di  onoranze  o  pompe  funebri:  soggetto
esercente l'attivita' funebre; 
      u) inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra; 
      v) medico curante: medico  che  ha  assistito  il  defunto  nel
decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso; 
      w) obitorio:  luogo  nel  quale  mantenere  in  osservazione  e
custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche  o
in attesa del riconoscimento, o  la  salma  di  persona  deceduta  in
luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche; 
      x)  operatore  funebre  o  necroforo:  persona   che   effettua
operazioni correlate all'attivita' funebre; 
      y) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere; 
      z)  ossario  comune:  ossario  destinato   alla   conservazione
indistinta di ossa; 
      aa) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici  trasformativi
conservativi  risultanti  dall'incompleta  scheletrizzazione  di   un
cadavere   per   effetto    di    mummificazione,    saponificazione,
corificazione,  decorso  il  periodo  di   ordinaria   inumazione   o
tumulazione; 
      bb) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai
fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici; 
      cc) struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo
di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato; 
      dd) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento
della morte; 
      ee)  tanatocosmesi:  trattamento  estetico  della   salma   per
migliorarne  l'aspetto,  da  attuare   senza   ostacolare   eventuali
manifestazioni vitali; 
      ff) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna
o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra; 
      gg)  tumulazione:  sepoltura  in  loculo,  nicchia,  tomba   di
famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria; 
      h h) urna cineraria: contenitore di ceneri.