Art. 21 
 
      Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse 
 
    1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e  cadaveri  su
strada,  sono  rivestite  internamente,  nel  comparto  destinato  al
feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di  guida  del
conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile
e disinfettabile, e sono  attrezzate  in  modo  da  impedire  che  il
feretro si sposti durante il trasporto. 
    2.  Le  rimesse  devono   essere   in   possesso   di   specifica
certificazione  di  agibilita'   e   devono   essere   dotate   delle
attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle  auto
funebri. 
    3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la  rimessa,  previa
verifica della sussistenza dei requisiti di  cui  ai  commi  1  e  2,
rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto  di  idoneita',
in cui e' indicata anche la rimessa di abituale deposito. 
    4. Il proprietario dell'autofunebre  trasmette  annualmente  alla
ASL  che  ha  rilasciato   il   libretto   di   cui   al   comma   3,
un'autocertificazione sulla continuita' del rispetto  e  mantenimento
dei  requisiti  previsti  e  sul  permanere  del  luogo  di  abituale
rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneita'.