Art. 21 Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse 1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. 2. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilita' e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri. 3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneita', in cui e' indicata anche la rimessa di abituale deposito. 4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuita' del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneita'.